Regione Toscana e Provincia di Pistoia vengono condannate al pagamento di oltre quindicimila euro in conseguenza del sinistro originato dallo scontro con un cervo che aveva attraversato repentinamente (Cassazione Civile, sez. III, 12/03/2024, n.6539).

La vicenda

Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 149/2019, condannava la Regione Toscana, in solido con la Provincia di Pistoia, a risarcire i danni alla persona e al motoveicolo, quantificati in complessivi 15.278,82 euro, in conseguenza del sinistro originato dallo scontro con un cervo che aveva attraversato repentinamente la SS 66, in località Lungoreno, all’altezza del Km 50+300.

Il Tribunale, a fondamento della propria decisione, argomentava che la fauna selvatica appartiene allo Stato, che ne ha delegato la gestione alle Regioni, affidando loro poteri di gestione, tutela e controllo, mentre alle Province sono delegate funzioni amministrative, con la conseguenza che “la Regione anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell’art 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone e a cose”.

Avverso la sentenza proponeva impugnazione la Regione Toscana, deducendone l‘erroneità nella parte in cui non aveva accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva ed aveva ritenuta provata la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c. a suo carico. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 289/2021, confermava integralmente tutte le statuizioni di condanna nei confronti della Regione e dichiarava la carenza di legittimazione passiva della Provincia di Pistoia, elidendo, per l’effetto, la condanna di quest’ultima a risarcire il danno patito dalla parte attrice.

Il ricorso in Cassazione

La Regione Toscana censura in Cassazione la riqualificazione della responsabilità ai sensi dell’art. 2052 c.c. Secondo la Regione “l’utilizzazione” prevista dall’art. 2052 c.c. non sarebbe integrata dalla gestione a fini protezionistici della fauna selvatica, la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto l’applicabilità di detto articolo alla fattispecie oggetto di lite. Sotto il medesimo profilo, censura la decisione in relazione alla propria individuazione come soggetto passivamente legittimato, sul piano sostanziale, a rispondere dei danni riportati dall’automobilista difettando, a suo dire, i presupposti per la responsabilità della Regione quale ente utilizzatore della fauna selvatica, essendo quest’ultima di proprietà dello Stato per espressa disposizione normativa (art. 1 della legge n. 157/1992).

L’intervento della Corte di Cassazione.

Tutte le censure vengono considerate infondate. La Cassazione ribadisce l’indirizzo consolidato (Cass. n. 31342/2023; n. 16550/2022, n. 3023/2021, n. 20997/2020, n. 16550/2020, n. 13848/2020, n. 12113/2020, 8385/2020, n. 8384/2020, n. 7969/2020), che, nel caso in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. Invero, detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 1, comma 3, legge n. 157 del 1992).

Conseguentemente, in applicazione del criterio oggettivo di cui all’art. 2052 c.c., il danneggiato deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall’animale selvatico (e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito, oltre che l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato).

Tuttavia, viene anche rammentato che nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, il criterio di imputazione della responsabilità a carico del proprietario di animali di cui all’art. 2052 c.c. non impedisce l’operatività della presunzione prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., a carico del conducente di veicolo.

Tutti questi principi sono stati correttamente applicati dalla Corte di Appello che ha ritenuto, da un lato, che l’automobilista danneggiato aveva provato una condotta di guida rispettosa dei limiti di velocità ed adeguata alle caratteristiche della strada e che non avrebbe avuto alcuna possibilità di evitare l’impatto con l’animale (sbucato improvvisamente dalla boscaglia, a destra dello stesso, intersecando così la traiettoria del mezzo da lui condotto); e, d’altro lato, la Regione non aveva allegato alcuna circostanza idonea ad integrare il caso fortuito.

Avv. Emanuela Foligno

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