Viene proposta opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi dei CTU incaricati di accertare gli esiti di un intervento chirurgico. Nello specifico viene contestato il numero eccessivo di vacazioni (Cassazione Civile, sez. II, 19/03/2024, n.7330).
La vicenda
Con ordinanza del 30 luglio 2019, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Taranto ha respinto l’opposizione proposta avverso il decreto del 12/11/2018 di liquidazione dei compensi della CTU collegiale finalizzata all’accertamento degli esiti di un intervento chirurgico.
Il decreto di liquidazione dei compensi impugnato aveva stabilito la somma di 1.473,53 euro per ciascun Consulente, in riferimento a 180 vacazioni ciascuno, liquidando poi una somma complessiva di 2.947,60 euro.
La parte opponeva il decreto contestando il numero di vacazioni riconosciuto, 180, pari a 360 ore di lavoro per ciascuno dei due periti, ancor più perché l’incarico era collegiale. Aveva, perciò, pure rappresentato che in ipotesi di incarico collegiale la liquidazione è operata in riferimento ad un unico compenso, con l’aumento conseguente alla collegialità, laddove il Giudice aveva stabilito invece un compenso per ciascun perito, sommando poi i due importi; aveva lamentato, infine, che non fosse stata applicata la sanzione della riduzione di un terzo, ex art. 52 d.P.R. 115/2002.
Il Giudice delegato ha stabilito che il numero di vacazioni riconosciuto (180 ciascuno) fosse “parametrato alla tipologia e all’entità dell’impegno professionale profuso dai due Medici, nonché all’estrema complessità della prestazione loro richiesta” e che tale liquidazione risultasse congrua “come se fosse stata prestata da un solo CTU“. Ha altresì affermato che l’art. 52 non prevedeva decurtazioni nella liquidazione a vacazioni, limitandosi a stabilire che non si dovesse tenere conto del periodo successivo alla scadenza del termine.
Avverso questa ordinanza di rigetto viene proposto ricorso per Cassazione che risulta fondato.
Ai fini della liquidazione dei compensi al CTU, l’incarico plurimo è contemplato dall’art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002 che, sostanzialmente, stabilisce che quando l’incarico sia stato conferito ad un collegio di ausiliari, il compenso globale è determinato “sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio”, a meno che il magistrato abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse “svolgere personalmente e per intero l’incarico affidatogli”.
Come visto, la norma contempla sia l’ipotesi dell’incarico collegiale, sia quella in cui vengano nominati più consulenti per svolgere personalmente e per intero l’incarico. In questa seconda ipotesi non sussiste vincolo di collegialità e per ogni Consulente sono operative le medesime disposizioni applicabili nel caso di nomina di un solo ausiliario perché si realizza, in sostanza, una somma di indagini finalizzate ad un unico scopo.
Per quanto riguarda le consulenze disposte in materia di responsabilità medica, poi, è previsto l’affidamento dell’incarico “a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”. In questo caso, nella determinazione del compenso globale, si applica l’aumento del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall’art. 53 DPR 115/2002.
Il numero delle vacazioni
Quanto al numero delle vacazioni, l’art. 4 della legge 319/1980 (applicabile perché l’indagine che abbia ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell’operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti e non lo stato di salute della persona, ha una propria specificità, prevede esplicitamente che non possano essere liquidate più di quattro vacazioni al giorno (la vacazione è, infatti, di due ore) e che “il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.
Tornando al caso concreto, non è plausibile che i due Consulenti abbiano dedicato allo svolgimento dell’incarico conferitogli otto ore al giorno, tutti i giorni, compresi i festivi ed il periodo feriale.
Al Giudice del rinvio, pertanto, viene demandato di stabilire in concreto, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata e dell’entità della materia controversa.
Avv. Emanuela Foligno