Lo scooter Vespa Piaggio tampona violentemente il motorino Scarabeo il cui conducente viene sbalzato a terra e si frattura entrambi i polsi.
Viene indicata la responsabilità esclusiva della Vespa Piaggio nel tamponamento che provocava fratture agli arti superiori al conducente del motociclo tamponato e il Giudice accoglie la domanda di quest’ultimo (Tribunale Napoli, Sentenza n. 10441/2023 pubblicata il 14/11/2023).
La vicenda
Il conducente del motorino tamponato chiama in giudizio la Unipol Assicurazioni e il proprietario/conducente del motoveicolo tamponatore onde ottenere il ristoro dei danni che vengono quantificati in 32.446,77 euro, derivanti dal sinistro stradale verificatosi 05/12/2016, alle ore 16.00 circa, in Napoli alla via Salvator Rosa.
L’attore riferisce che, nel percorrere con il proprio motorino Scarabeo via Salvator Rosa, in direzione Museo, subiva un tamponamento dal motociclo Piaggio Vespa. A seguito della collisione era rovinato al suolo riportando lesioni di entità tali da richiedere il ricorso alle cure dell’Ospedale dei Pellegrini di Napoli dove era stato ricoverato per “frattura bilaterale di polso”.
Il danneggiato lamenta il notevole pregiudizio subito in conseguenza del sinistro in termini di danno morale, danno esistenziale e alla vita di relazione. Inoltre rimarca come le conseguenze dell’evento dannoso gli avessero impedito la ricerca di una nuova occupazione aggravando, in tal modo, la propria condizione economica già di per sé precaria essendo disoccupato.
Il Tribunale ritiene la domanda fondata
Dalle risultanze dell’istruttoria processuale svolta risulta accertata la dinamica del sinistro come rappresentata dall’attore, ovverosia la causazione del sinistro a seguito del tamponamento da tergo del suo motociclo Scarabeo 50 da parte del motociclo Piaggio Vespa.
Il teste oculare ha riferito di aver assistito all’incidente e di aver visto il motociclo Piaggio Vespa sopraggiungere lungo via Salvator Rosa a notevole velocità e tamponare in pieno nella parte posteriore il motociclo Scarabeo. A seguito dell’urto, il conducente veniva sbalzato dal motorino cadendo a terra verso il limite del marciapiede.
Dal referto di Pronto Soccorso emerge l’ingresso del danneggiato, in data 05/12/2016 alle ore 18.03, dove viene refertato “un trauma da caduta, dolore polso e mani bilaterale e spalla destra” con indicazione, a motivo delle lesioni riportate, di un incidente stradale.
Ulteriore elemento di riscontro è costituito dal modulo di contestazione amichevole sottoscritto dai conducenti dei motoveicoli coinvolti nel sinistro, dalla rappresentazione grafica, ancorché schematica, dell’incidente ivi riportata che è pienamente conforme alla dinamica del sinistro così come riferita dal conducente dello Scarabeo.
Anche se il modulo di contestazione amichevole non ha efficacia probatoria vincolante, dallo stesso possono trarsi argomenti di prova liberamente apprezzabili dal Giudice in applicazione della regola sancita nell’art. 2733, comma 3, c.c.
In definitiva, il Giudice ritiene ampiamente dimostrata la prova del sinistro e della sua dinamica, oltre al nesso di causalità tra il predetto sinistro e le lesioni riportate dal conducente del motorino Scarabeo.
Liquidazione del danno
Venendo alla liquidazione dei danni fisici, dalla CTU risulta accertata “frattura scomposta epifisi distale del radio a sinistra e frattura composta epifisi distale del radio a destra, con gg. 30 il periodo di inabilità temporanea totale (I.T.T.) ed in gg 60 quello di inabilità temporanea parziale al 50% (I.T.P) con postumi permanenti nella misura dell’11%.
Viene rigettata la richiesta di riconoscimento del danno morale in quanto del tutto generica e priva di specifica e puntuale allegazione probatoria.
L’importo complessivo liquidato al danneggiato ammonta a 25.338 euro, cui la Unipol assicurazioni viene condannata al pagamento.
Avv. Emanuela Foligno