Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione analizza efficacemente l’incidenza del giudicato penale nel giudizio civile, delineandone limiti oggettivi ed efficacia probatoria (Cassazione civile, sez. III, 10 maggio 2024, n. 12901).
La vicenda
La questione trae origine dalla videoregistrazione di un rapporto sessuale tra minorenni risalente all’anno 2001. La coppia poco dopo si separa e il ragazzo, senza il consenso della ex fidanzata, mostra il video agli amici e poi lo diffonde dapprima creando un CD-ROM, poi proiettandolo a scuola e infine pubblicandolo su internet.
Viene avviato un procedimento penale, in esito al quale il ragazzo viene condannato per i reati di pornografia minorile e di diffamazione e la sentenza passa in giudicato.
Il procedimento civile per il risarcimento danni
Successivamente, la ragazza e i genitori citano in giudizio il ragazzo e i genitori. Questi vengono condannati in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dall’illecito. I giudici di primo grado accolgono parzialmente la domanda e i convenuti condannati in solido a versare la somma complessiva di €100.000, di cui €60.000 per la vittima diretta del reato, €25.000 per la madre e €15.000 per il padre.
La Corte d’Appello di Perugia conferma la statuizione di primo grado e la questione finisce in Cassazione.
L’intervento della Suprema Corte
Viene lamentato che i Giudici di merito, in violazione dell’art. 651 c.p.p., avrebbero omesso ogni autonoma valutazione rispetto alla colpevolezza e si sarebbero basati sul solo giudicato penale.
Gli Ermellini, nel rigettare la censura, distinguono tra limiti oggettivi ed efficacia probatoria del giudicato penale.
- i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna sono descritti dall’art. 651 c.p.p. e attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all’imputato;
- l’efficacia probatoria del giudicato penale nel giudizio civile si estende oltre i suoi limiti oggettivi. Il Giudice civile, infatti, può utilizzare la sentenza penale definitiva. In generale, le prove assunte nel processo penale per accertare gli ulteriori elementi costitutivi dell’illecito civile.
Ragionando in tal senso, è corretta la decisione della Corte di Appello che ha esattamente individuato i limiti del giudicato penale di condanna circoscrivendoli al “fatto materiale”, alla sua “riferibilità all’imputato” e alla relativa “illiceità penale”.
Quindi è corretto anche l’accertamento svolto dai Giudici di appello sugli ulteriori elementi costitutivi dell’illecito civile. I giudici si sono basati anche sulle risultanze istruttorie del processo penale come illustrate nella sentenza definitiva; egualmente corretto l’accertamento sulla sussistenza del danno non patrimoniale risarcibile, come dimostrato dalle risultanze istruttorie.
La Corte territoriale ha ritenuto:
- a) la creazione del CD-ROM contenente il filmato del rapporto sessuale fosse causalmente riconducibile all’imputato, sebbene egli si fosse avvalso del contributo tecnico-informatico di terzo soggetto al fine di procedere alla divulgazione del filmato medesimo;
- b) nessun concorso colposo era ravvisabile nel contegno della vittima, sia perché essa, non senza un spiccata iniziale renitenza, aveva finito per acconsentire alla realizzazione del video alla precisa condizione che non fosse divulgato, sia perché il consenso alla realizzazione del video non implicava il (diverso) consenso alla sua diffusione;
- c) i genitori del danneggiante non avevano tempestivamente dedotto, anche in funzione di contestazione delle allegazioni attoree, l’insussistenza della culpa in vigilando e in educando, ai fini della prova liberatoria della responsabilità ex art. 2048 c.c.;
- d) lo stato di sofferenza dei genitori della vittima (da cui era possibile desumere la prova del danno morale da loro dedotto) era stato adeguatamente dimostrato mediante la prova testimoniale esperita.
Conclusivamente la Cassazione rigetta il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno






