L’utilizzo del casco da parte del motociclista avrebbe evitato, o quantomeno limitato, le lesioni dallo stesso patite (Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n.571/2021 del 16-09-2021)

Nel sinistro stradale deciso il Tribunale ha ridotto il risarcimento del motociclista, ritenendolo corresponsabile nella causazione dell’evento, per mancato utilizzo del casco.

Così ha motivato la decisione:

“Nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro, opera il comma 2 dell’art. 2054 c.c, che sancisce la presunzione di pari responsabilità in ogni caso di scontro tra veicoli, salvo che uno dei conducenti non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054 comma 1 c.c.). In giurisprudenza, tuttavia, si è precisato che il conducente, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver tenuto un comportamento diligente, rispettando, quindi tutte le regole di legge, come quelle del codice della strada e quelle dettate dalla comune esperienza e di prudenza (Cass. sent. n. 23431/2014).”

L’utilizzo del casco da parte del motociclista avrebbe evitato, o quantomeno limitato, le lesioni dallo stesso patite, come giustamente dedotto dalla Compagnia Assicuratrice.

La Compagnia assicuratrice del veicolo, coinvolto in un sinistro stradale con un motociclista, propone appello incidentale alla sentenza del Giudice di Pace, deducendo che in primo grado non si era tenuto conto del mancato utilizzo del casco da parte del motociclista.

Secondo la Compagnia, il risarcimento a suo favore doveva essere ridotto ex art. 1227 e 2056 c.c., nella misura in cui il mancato utilizzo della protezione avesse contribuito alla causazione dei danni.

Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice d’appello, ritiene la doglianza fondata.

Pacifico, infatti, che il motociclista fosse sprovvisto di casco al momento del sinistro stradale, con la conseguenza di avere aggravato le conseguenze delle lesioni fisiche.

La CTU Me dico-legale ha confermato che i pregiudizi più significativi coinvolgono la testa del motociclista, e correttamente, pertanto, il Giudice di Pace ha ritenuto che la condotta del motociclista aggravava le conseguenze del sinistro, in applicazione dell’art. 1227 c.c..

L’uso del casco è obbligatorio secondo il Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 per: tutti i conducenti e passeggeri di ciclomotori e motocicli, sia maggiorenni che minorenni (legge dell’11 gennaio 1986); i conducenti e i passeggeri di motocarrozzette e di motocicli (comprese le forze di polizia ed i conducenti di moto d’epoca durante la manifestazioni).

Sono esenti da quest’obbligo: ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa; ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash e sistemi di ritenuta (ad esempio il motocarro).

Per le biciclette il Codice della Strada non impone alcun obbligo, ma viene imposto nelle competizioni giovanili.

Conseguentemente il risarcimento del danno è stato ridotto proporzionalmente al grado di responsabilità accertato in virtù del fatto che la vittima avrebbe potuto evitare le lesioni attraverso la comune prudenza e l’utilizzo del presidio di sicurezza obbligatorio.

La percentuale di corresponsabilità è stata ripartita al 50% in capo al veicolo e al 50% in capo al motociclista.

Accolto l’appello incidentale della Compagnia, rigettato l’appello principale, spese compensate.

Avv. Emanuela Foligno

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