Respinto il ricorso di un uomo che chiedeva la rendita per malattia professionali in virtù di un cervicoartrosi asseritamente contratta in occasione dell’attività lavorativa svolta

Nell’ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all’origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di “probabilità qualificata”, da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico. Inoltre, sempre in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all’entità dell’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall’assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti. Sono i principi ribaditi dalla Cassazione con l’ordinanza n. 32449/2021. I Giudici Ermellini si sono pronunciati sul ricorso di un lavoratore che si era visto rigettare, in sede di merito, la domanda volta alla condanna dell’Inail alla costituzione di una rendita per malattie professionali (essendo stati denunciati una cervicoartrosi, blocchi recidivanti delle articolazioni delle spalle ed una gonartrosi destra) asseritamente contratte in occasione dell’attività di lavoro svolta alle dipendenze dell’Azienda presso cui prestava servizio.

La Corte d’appello, in particolare, aveva ritenuto che, dagli esiti della consulenza tecnica espletata e dalle risultanze istruttorie di primo grado, era emersa l’infondatezza della domanda dal momento che la letteratura scientifica aveva negato un nesso causale tra la cervicoartrosi e l’utilizzo di strumenti vibranti e la movimentazione manuale dei carichi, essendo l’organo bersaglio in tali casi la colonna vertebrale nel tratto lombare (tanto che già era stata riconosciuta la natura professionale della discopatia lombare con ernia discale e disturbi triofico-sensitivi); la malattia alle spalle era stata giudicata estremamente lieve e la patologia del ginocchio era da collegare allo stare inginocchiato per troppo tempo non ricollegabile causalmente all’attività di lavoro svolta dal ricorrente, che comportava uno stato di flessione e di estensione del ginocchio.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva che il c.t.u. non avrebbe dovuto limitarsi a constatare la non riconducibilità della patologia alle tabelle ma valutare l’effettiva natura professionale della malattia mediante i mezzi di prova acquisiti. Si doleva poi del fatto che la sentenza impugnata, contravvenendo ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe deciso la controversia fondandosi esclusivamente sulla relazione di consulenza tecnica d’ufficio, senza considerare il fatto storico della esposizione prolungata per oltre 30 anni al rischio specifico; tali errori avrebbero determinato la conseguenza della errata interpretazione dell’ambito coperto dalla voce 193 delle tabelle Inail con riferimento alle mansioni di elettricista provetto svolte.

Il Supremo Collegio, tuttavia, ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte.

La sentenza impugnata, infatti, considerato l’accertamento in fatto compiuto dal consulente d’ufficio, aveva fatto propria la valutazione presuntiva di carattere medico-scientifico escludente l’origine professionale della cervicoartrosi sofferta. Peraltro, la valutazione del sanitario, cui si correlava la motivazione, era coerente con le previsioni delle tabelle Inail dovendosi, infatti, ricordare che sono le spondilodiscopatie, assieme all’ernia, ad essere riportate nel gruppo 2 dell’elenco delle malattie per denuncia sanitaria ex art. 139 TU di cui al decreto 11.12.2009 dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali): nella Lista I (origine lavorativa di elevata probabilità) per “Movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo” e nella Lista II (origine lavorativa di limitata probabilità) per “Vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici”; viceversa, la cervicoartrosi non figura tra tali malattie tabellate.

La redazione giuridica

Sei vittima di un incidente sul lavoro o ritieni di aver contratto una malattia professionale? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui

Leggi anche:

Lesione delle giunzione miotendinea prossimale causata da infortunio

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui