L’operaio riportava una lesione della giunzione miotendinea prossimale di alto grado di origine traumatica (Tribunale di Terni, Sez. Lavoro, Sentenza n. 246/2021 del 10/06/2021 RG n. 486/2020)
Il ricorrente, operaio, subiva in data 10.06.2019 un infortunio durante l’orario lavorativo mentre stava spostando un avvolgitore per tubi per la messa in opera di un impianto a pavimento, riportando una lesione della giunzione miotendinea prossimale di alto grado di origine traumatica
L’Inail riconosceva la natura di infortunio sul lavoro dell’evento rilevando una menomazione psico-fisica permanente nella misura del 3%.
Il lavoratore, ritenendo incongrua tale valutazione, cita a giudizio l’Inail invocando il riconoscimento di postumi permanenti in misura maggiore da cumularsi con quelli già riconosciuti dall’Istituto per precedente evento infortunistico.
Si costituisce in giudizio l’Inail sostenendo la correttezza della valutazione effettuata in via amministrativa, non risultando postumi di invalidità permanente quale conseguenza dell’infortunio occorso al ricorrente ed insistendo per il rigetto della domanda.
La causa viene istruita attraverso CTU Medico-Legale al cui esito risulta fondata la domanda svolta dal ricorrente.
Il Tribunale evidenzia che in materia di infortuni sul lavoro il DPR 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l’assicurazione obbligatoria comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2).
In tal caso le prestazioni erogate consistono o in una indennità giornaliera per l’inabilità temporanea, o in una rendita per l’inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l’inabilità permanente è stata modificata dal D. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell’assicurato in misura pari o superiore al 6%; l’indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e ad un coefficiente previsto nell’apposita tabella.
Ciò rammentato, l’Inail riconosceva per l’evento postumi permanenti nella misura del 3% (esiti clinici e strumentali di pregressa rottura di tendine prossimale del CLBO del braccio dx).
Il CTU ha accertato quale conseguenza dell’infortunio la sussistenza di “rottura completa del tendine del capo lungo del bicipite brachiale del braccio destro..[..].. … il muscolo bicipite brachiale è infatti il principale muscolo flessore dell’avambraccio sul braccio ed il suo tendine distale si inserisce sulla tuberosità del radio. Si comprende chiaramente come tale struttura sia coinvolta in tutti i movimenti di sollevamento di pesi con l’arto superiore, specie il destro nei destrimani, e come tale funzione sia gravemente compromessa qualora esso sia interrotto. Altra caratteristica importante, ma comune a tutte le rotture muscolotendinee, è che esse possono essere corrette con buone probabilità di successo solo se si interviene nel giro di pochi giorni dall’evento traumatico. Infatti il tendine ed il muscolo, distaccati dal loro punto di inserzione, si retraggono e vanno con il tempo incontro ad una degenerazione fibrosa che fa perdere irreversibilmente la fisiologica elasticità; pertanto dopo poco tempo diventa assolutamente inutile tentare la sutura e/o la reinserzione perché o non risulta possibile in quanto troppo retratto ovvero è destinato a rompersi di nuovo su sollecitazione meccanica anche non eccessiva. Quindi la menomazione dell’integrità psicofisica del lavoratore è in questo caso non trascurabile. Queste menomazioni permanenti sono riconducibili alla voce tabellare n° 228: “esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza, fino a 6%. La rottura è totale, vi è stata la retrazione del muscolo già in preda a degenerazione fibrosa come da ecografia di controllo dell’agosto 19 e che tale menomazione non è più emendabile per le ragioni appena esposte”.
Il Tribunale ritiene la Consulenza esauriente e priva di vizi logici, e ne condivide le valutazioni.
Deve, dunque, essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell’art. 13, comma 2° lett. ‘a’ del D. Lgs. n. 38 del 2000 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6% dalla data della ripresa lavorativa al saldo.
Nessun cumulo è stato effettuato dal CTU non risultando pregresse menomazioni per altri eventi eziologicamente causati dall’attività lavorativa e riconosciuti in via amministrativa dall’Inail.
Per tali ragioni l’Inail è tenuto ad erogare in favore della parte ricorrente la prestazione dovuta con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge, salvo il limite di cui all’ art.16, comma 6, della legge n. 412/91, dalla data della ripresa lavorativa al saldo.
Risultando soccombente, è tenuto a rimborsare al ricorrente le spese di lite e di CTU.
In conclusione, il Tribunale condanna l’Inail a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell’art. 13, lettera a), comma secondo, D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 per infortunio occorso in capo al ricorrente in data 10.06.2019 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6% con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge, salvo il limite di cui all’ art.16, comma 6, della legge n. 412/91 , dalla data della ripresa lavorativa al saldo; condanna l’Istituto al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali liquidate in euro 1.500,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge; pone definitivamente a carico dello stesso le spese di CTU.
Avv. Emanuela Foligno
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