Il lavoratore riportava una frattura diafisaria scomposta dell’ulna e del radio e l’Inail negava l’indennizzo per mancanza di rischio lavorativo (Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 2470/2021 del 09/06/2021-RG n. 6055/2019)

La lavoratrice cita a giudizio l’Inail indicando di lavorare sin dal dicembre del 2008, in qualità di commessa addetta alla vendita, nell’esercizio costituito da impresa familiare ed avente ad oggetto l’attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non per neonati e bambini. Espone che il 4.1.2016, durante l’orario di lavoro, verso le ore 21:00 mentre stava sistemando del materiale su uno scaffale, girandosi perdeva l’equilibrio e cadeva col peso del corpo sull’avambraccio destro, così riportando un frattura diafisaria scomposta dell’ulna e del radio; che l’Inail di Foggia, con provvedimento del 15.4.2016, comunicava la non spettanza di alcuna indennità, in quanto l’infortunio non risultava avvenuto per rischio lavorativo bensì per il verificarsi di rischio generico, con la precisazione che l’evento non era stato dichiarato in pronto soccorso, nè in sede di ricovero.

L’Inail si costituisce in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere dalla parte ricorrente e contestando la fondatezza del ricorso.

Il Tribunale ritiene il ricorso fondato.

L’evento infortunistico denunciato dalla donna rientra nell’ambito di operatività della copertura Inail, alla luce della sentenza n. 476 del 10.12.1987, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma primo, n. 6, del D. .P.R. n. 1124 del 1965, in quanto non ricomprende tra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – oltre ai familiari ivi indicati che prestano opera manuale (ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), con esposizione ai rischi propri delle lavorazioni elencate nell’ art. 1 dello stesso decreto, a titolo di lavoro subordinato – i partecipanti all ‘impresa familiare indicati nell’art. 230 bis cod. civ. che prestano opera manuale (od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2) con esposizione ai medesimi rischi.

Conseguentemente, l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’ inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’ inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni , con conseguente indennizzo in capitale o in rendita.

E’ pacifica la derivazione eziologica tra l’infortunio occorso a la ricorrente in data 4.1.2016 e il danno biologico subito.

Uno dei testi ha dichiarato “Il giorno dell’infortunio, 4/01/2016, alle h 21 circa mi trovavo all’interno del mio negozio, dove lavoro con mia moglie, quando ho sentito un tonfo e accortomi che mia moglie era stesa per terra a pancia in giù, accorrevo per soccorrerla” “….Mia moglie era per terra con il braccio destro sotto il corpo”.

Ergo, è indubitabile la sussistenza di un valido nesso causale tra l’evento infortunistico e la prestazione lavorativa, tenuto conto che il sinistro si è verificato all’interno dell’esercizio commerciale, luogo di lavoro della ricorrente, e durante l’espletamento delle ordinarie mansioni.

Il CTU ha giudicato la dinamica dell’infortunio ” idonea a procurare le lesioni riscontrate” ed ha accertato ” esiti di frattura biossea avambraccio destro sottoposta a reintervento per pseudoartrosi radio omolaterale. Esiti cicatriziali avambraccio omolaterale, con danno biologico in misura pari al 12% “.

Il Giudice condivide, e fa proprie, le risultanze della Consulenza e accoglie la domanda della lavoratrice con riferimento al grado di invalidità accertato nel 12%.

Ne consegue che la ricorrente ha diritto all’indennizzo in capitale con condanna dell’Inail al pagamento del relativo importo, oltre rivalutazione e interessi legali.

Le spese di lite e di CTU seguono la regola della soccombenza.

In conclusione, il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglie il ricorso e condanna l’Inail al pagamento, in favore della ricorrente, dell’indennizzo in capitale per danno biologico in misura del 12% , oltre accessori di legge ; condanna l’Inail alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 1.800,00, oltre spese generali e accessori di legge; pone a carico dell’Inail le spese di CTU Medico-Legale.

Avv. Emanuela Foligno

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