Il TAR del Lazio torna, a breve distanza di altri due precedenti analoghe pronunzie (TAR Lazio, Sez. III bis, Ordinanza n. 05705/2021 del 20 ottobre 2021 e Sentenza n. 4531/2021 del 2 settembre 2021- commentate su questo sito), ad occuparsi del green pass per i docenti (TAR Lazio, Sez. III bis, Ordinanza n. 6154/2021 del 8 novembre 2021)

Ribadito che non c’è obbligo di vaccinarsi contro il Sars-Cov-2 e che il lavoratore-docente deve sopportare i costi dell’effettuazione dei tamponi.

In vincolo di vaccinarsi è solo per il personale sanitario, mentre il docente “negazionista” può presentare l’esito del tampone, ma deve sostenerne i costi, in quanto non sussiste nessuna violazione della riserva di legge.

Con l’Ordinanza in esame, ulteriore rigetto alla richiesta di sospensiva degli atti che impongono l’obbligo del green pass per i docenti e rifondono i costi del tampone soltanto ai lavoratori esentati dalla vaccinazione per motivi sanitari.

L’obbligo del vaccino sussiste soltanto per il personale sanitario, mentre i dipendenti del Ministero dell’Istruzione che non vogliono sottostare al Green pass possono comunque produrre un test molecolare o antigenico rapido per evitare le sanzioni.

Ciò posto, il TAR evidenzia che “non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa”.

Non vi è nessuna violazione della riserva assoluta di legge ex art. 32, secondo comma, della Cost., secondo cui «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge».

Allo stato il vaccino anti Sars-Cov-2 non è obbligatorio perché è consentita l’alternativa fra il possesso del green pass e la produzione del tampone.

Vi è anche da aggiungere che il personale sanitario può evitare la somministrazione se accetta di essere destinato a mansioni che non comportano il contatto con il pubblico.

E’ legittimo che i costi del tampone siano a carico del Docente, il quale non può essere destinato ad altri incarichi e svolge un servizio pubblico fondamentale: l’alternativa del tampone al Green pass è prevista proprio per tutelare il diritto dei Docenti a non vaccinarsi.

Nei due precedenti menzionati, il medesimo TAR decideva sulla legittimità della sospensione automatica da lavoro e retribuzione dei docenti senza green pass (TAR Lazio, Sez. III bis, Ordinanza n. 05705/2021 del 20 ottobre 2021 e Sentenza n. 4531/2021 del 2 settembre 2021)

Per quanto qui di interesse, riguardo alla prospettata illegittimità dei provvedimenti, nella parte in cui stabiliscono che “i dipendenti privi di green pass qualora non si procurino il documento perdono il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione”, il danno prospettato, sottolinea il Tribunale, è meramente patrimoniale e ristorabile integramente e non integra quella situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione dei gravati provvedimenti.

Per quanto riguarda il “diritto a non essere vaccinato”, viene rilevato che “il prospettato diritto non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”.

In ogni caso, tale diritto è riconosciuto e, in alternativa è prevista l’esecuzione del tampone molecolare o antigienico rapido.

L’alternativa di scelta di eseguire i tamponi, in sostituzione del certificato verde, costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, afferma il Tribunale, “ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa”.

Avv. Emanuela Foligno

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