Nel caso di paziente in stato vegetativo irreversibile, per le terapie e i trattamenti di mantenimento in vita, chi dispone? (Tribunale di Belluno, Giudice Tutelare, Decreto del 4 novembre 2021)

Il padre della paziente, designato Amministratore di Sostegno, potrà chiedere l’interruzione alla nutrizione tramite Peg su proposta dei Medici in caso di mancata risposta alle cure o di fronte a rischi di complicanze.

Sulla delicata questione il Giudice Tutelare così ha statuito:

“Devono attribuirsi all’amministratore di sostegno del paziente in stato vegetativo dichiarato irreversibile i poteri necessari alla cura ed assistenza della persona del beneficiario ed alla sua rappresentanza in via esclusiva, compreso il potere di esprimere, in nome e per conto dell’interessato, il consenso informato al compimento di tutte le necessarie attività diagnostiche, terapeutiche o chirurgiche, in particolare con attribuzione e all’eventuale interruzione delle attuali terapie e trattamenti di mantenimento in vita”.

Nel caso di specie la desistenza dalla nutrizione artificiale somministrata mediante PEG, viene proposta dai Sanitari che hanno in cura la paziente.

La paziente è in stato di severo aggravamento e non risponde alle cure erogate.

Interpellato il Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera la soluzione migliore è quella di interrompere i trattamenti e procedere alla sedazione palliativa profonda allo scopo di evitare sofferenza alla paziente.

La particolarità della vicenda risiede nel fatto che la paziente in questione non aveva lasciato disposizioni anticipate di trattamento (DAT), tuttavia l’amministratore di sostegno può staccare la spina al paziente in stato vegetativo irreversibile.

Il ricorrente, padre e Amministratore di sostegno della paziente, malata e in stato vegetativo irreversibile, può interrompere i trattamenti e autorizzare la sedazione palliativa profonda.

L’Amministratore di sostegno può decidere di fare cessare la nutrizione artificiale che tiene in vita il paziente amministrato, che da tempo dà vita a complicanze.

Ma il consenso informato all’interruzione può avvenire soltanto su proposta specifica dei Medici per evitare aggravamenti, come risulta nel parere del comitato etico dell’Asl, che sottolinea la mancanza delle Dat,.

Il Giudice Tutelare ha accolto la richiesta della famiglia della paziente, nel procedimento riunito a quello avviato dal dirigente Medico della Struttura per la nomina di Amministratore di sostegno.

Il giudice Tutelare, innanzitutto evidenzia che la mancanza delle disposizioni di trattamento anticipato (DAT) impediscono di ricostruire la volontà della paziente.

Ergo, per ricostruire verosimilmente la volontà della paziente è necessario basarsi sulla sua personalità, al modo d’intendere la vita e alle convinzioni sulla dignità della persona umana.

I genitori e il fratello della paziente non hanno dubbi: in passato la ragazza ha espresso la volontà di non essere lasciata in condizioni di coma tenuta in vita da macchinari con la certezza che non c’è possibilità di risveglio.

Ed è proprio quella la circostanza fattuale in cui si trova la paziente da circa un anno, con diagnosi di “stato vegetativo da encefalopatia postanossica”, dopo il ricovero in ospedale per una frattura al femore.

Il Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera, nel confermare la diagnosi deduce che “le condizioni di salute della ragazza dipendono dal trattamento di nutrizione artificiale, che ultimamente sta causando episodi di rigurgito”.

Ebbene, l’art. 4 della L. 219/17 prevede che l’amministratore di sostegno dell’incapace possa esprimere o rifiutare il consenso informato, ma non anche revocarlo quando risulta prestato in modo legittimo.

Il padre della paziente, designato Amministratore di Sostegno, potrà chiedere l’interruzione alla nutrizione tramite Peg su proposta dei Medici in caso di mancata risposta alle cure o di fronte a rischi di complicanze.

Il tutto in un percorso di sedazione palliativa profonda per escludere ogni sofferenza o dolore per la paziente.

Avv. Emanuela Foligno

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