Il diritto alla ripetizione delle somme erogate nel periodo tra la data della visita medica, in cui è stata accertata l’insussistenza della condizione sanitaria, e quella del provvedimento di comunicazione della revoca della prestazione decorre, ai sensi dell’art. 2033 c.c., dalla formazione dell’indebito, che coincide con l’accertamento sanitario (Tribunale di Lucca, Sez. lavoro, Sentenza n. 263/2021 del 04/11/2021 RG n. 905/2020)

La beneficiaria il 3.11.2015 ha presentato domanda di invalidità civile e con verbale del 9.12.2015 è stata riconosciuta “INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua (L. 18/80)”. Successivamente, l’Inps con nota del 18.2.2020 comunicava: “la informiamo che, nel periodo che va dal 01/02/2017 al 31/03/2020, sono stati pagati 19.640,88 euro in più sulla Sua pensione per i seguenti motivi: è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”.

Tale comunicazione si fonda sul verbale del 25.1.2017 della Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, con il quale era stato revisionato lo stato di invalidità ritenendo che non vi fossero più i requisiti sanitari per la corresponsione del l’indennità di accompagnamento.

L’I.N.P.S., a distanza di circa 36 mesi dalla verifica, ha provveduto a richiedere l’indebito assistenziale per euro 19.640,88.

La ricorrente deduce che la norma di riferimento in materia di ripetizione di ratei indebitamente percepiti sulle prestazioni di invalidità civile, l’art. 37, co. 8 della Legge n. 448/1998, prevede, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, un’immediata attivazione da parte dell’I.N.P.S. che deve provvedere entro 90 giorni a sospendere la prestazione e alla successiva revoca entro 90 giorni.

L’I.N.P.S. non ha rispettato tali limiti temporali, in quanto la visita di verifica dei requisiti sanitari è occorsa il 25.1.2017, mentre la revoca della prestazione di invalidità civile non spettante è datata 18.2.2020.

Secondo l’Istituto, invece, sussiste il diritto di ripetizione delle somme indebitamente riscosse a titolo di indennità di accompagnamento dal mese successivo alla visita di revisione del 25.1.2017, poiché il relativo verbale con il quale veniva riconosciuto alla ricorrente un minor grado di invalidità (il 100% e non più l’indennità di accompagnamento), era stato tempestivamente posto a conoscenza della beneficiaria, consentendole così, se del caso, di proporre ricorso giudiziario entro il termine semestrale (quindi entro il 6.8.2017) a pena di decadenza.

Il Tribunale non ritiene fondato il ricorso.

Nello specifico ambito delle prestazioni in favore degli invalidi civili, la disciplina della ripetibilità degli indebiti assistenziali deve ricercarsi in una normativa ad hoc , non potendo applicarsi quella relativa ad altri trattamenti previdenziali, posto che la diversa regolamentazione dell’indebito in ambito assistenziale e previdenziale è conforme alla Costituzione (Corte Cost., ord. n. 448/2000).

La Corte di Cassazione ha affermato che il diritto alla ripetizione delle somme erogate nel periodo tra la data della visita medica, in cui è stata accertata l’insussistenza della condizione sanitaria, e quella del provvedimento di comunicazione della revoca della prestazione decorre, ai sensi dell’art. 2033 c.c., dalla formazione dell’indebito , che coincide con l’accertamento sanitario.

In altri termini, per effetto dell’accertamento sanitario si determina il venir meno di uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione (requisito sanitario), e dunque la decorrenza dell’indebito coincide con l’accertamento sanitario e non con quello della sua successiva comunicazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 19 dicembre 2016, n. 26162).

Ergo, il dies a quo della ripetibilità delle somme erogate per prestazioni assistenziali con la data dell’accertamento dell’inesistenza del relativo presupposto sanitario, dies a quo che, nella specie, risale alla visita di invalidità civile del 25.1.2017.

Con quel verbale la Commissione Medica dà atto dell’accertato venir meno del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento.

“La data dell’accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell’affidamento dell’assistito nella definitività dell’attribuzione patrimoniale ricevuta”.

L’esito negativo della visita di verifica del 25.1.2017 è stato tempestivamente comunicato (in data 8.2.2017) e portato a conoscenza della ricorrente, non si ravvisa, pertanto, un affidamento incolpevole tutelabile della ricorrente, che era stata posta nelle condizioni sia di apprendere la revoca dell’indennità di accompagnamento per il venir meno del requisito sanitario, sia di proporre ricorso giudiziale avverso l ‘esito dell ‘accertamento sanitario.

Conclusivamente, non potendosi invocare il principio dell’affidamento incolpevole, è legittima la ripetizione ad opera dell’I.N.P.S. dell’indebito assistenziale corrispondente a euro 19.640,88.

Le spese di lite per la delicatezza delle questioni trattate e l ‘incertezza giurisprudenziale in materia, vengono interamente compensate.

Avv. Emanuela Foligno

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