Viene escluso che la barriera new jersey abbia svolto un ruolo concausale nelle lesioni personali e nel decesso delle due bambine (Tribunale di Reggio Emilia, Sez. II, Sentenza n. 589/2021 del 07/05/2021 RG n. 7237/2016

L’automobilista cita a giudizio il gestore del tratto autostradale A1 in località Gavassa Massenzatico (RE) invocando il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro del 16.5.2009 in cui decedevano i due figli minori a causa della omessa custodia della strada.

Precisa l’attrice che “mentre percorreva la terza corsia sud dell ‘autostrada del sole in direzione di marcia Milano-Bologna, il veicolo da lei stessa condotto, strisciava con il fianco sinistro (in particolare con il pneumatico anteriore sinistro) sul new jersey centrale, atto a separare le opposte direzioni di percorrenza, finché la predetta ruota non giungeva ad incastrarsi su una marcata discontinuità generante uno spigolo vivo, costituente il raccordo tra due moduli formanti la barriera. Tanto produceva la lacerazione del pneumatico ed il distacco del disco della relativa ruota, con conseguente sollevamento dell’avantreno sinistro del veicolo: il veicolo ruotando su se stesso impattava il guard rail posto sul lato opposto”.

Costituendosi in giudizio, la società convenuta sostiene invece che l’incidente si era verificato unicamente per la condotta di guida della parte attrice in violazione della norma di cui all’art. 141 2° comma C.d.S.

In punto di diritto, l’attrice ha fondato la propria domanda sulla responsabilità della società convenuta, in applicazione dell’art. 2051 c.c. ed in subordine degli artt. 1218 e/o 2043 c.c.

Con riferimento all’art. 2051 c.c. parte attrice ha individuato il profilo di responsabilità del gestore del tratto autostradale, nell’essere lo stesso custode e/proprietario/possessore della strada e relative pertinenze ( guard- rail nello specifico), su cui si verificava il sinistro, avendo il gestore sulla cosa i poteri tipici del custode.

Assumeva quindi che, le proprie lesioni e quelle subite da una delle figlie nonché, il decesso degli altri due, fossero conseguenza diretta dell’impatto dell’autovettura contro il new jersey centrale.

Inoltre, parte attrice ritiene sussistenti i presupposti, di cui invoca il ristoro, per la risarcibilità iure ereditario anche del danno terminale subito dai figli deceduti e del danno tanatologico.

Il Tribunale osserva che alla fattispecie risulta applicabile l’art. 2051 c.c. in tema di responsabilità oggettiva del custode; ma il custode non risponde laddove provi che il fatto si sia verificato per caso fortuito.

Ciò posto, secondo l’orientamento giurisprudenziale, la verificazione di una situazione pericolosa non prevedibile, integra gli estremi del fortuito qualora il danno si sia verificato nell’intervallo temporale in cui la situazione si è esteriorizzata, prima che la doverosa e diligente attività di sorveglianza e controllo l’abbia rimossa o segnalata nel tempo strettamente necessario a provvedere.

In sintesi, si ha caso fortuito laddove vi sia una estemporanea creazione della situazione di pericolo, ovvero una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato delle cose, non eliminabile nell’immediatezza ma solo successivamente, ed il danno si sia verificato nel lasso temporale necessario ad intervenire.

La responsabilità del custode invocata è ritenuta di natura presuntiva e viene ricollegata, in giurisprudenza, ai danni derivanti dal dinamismo connaturale alla cosa medesima o prodottisi per l’insorgenza in questa di un processo dannoso, anche se provocato da agenti esterni e la cosa, per guasto od altre cause accidentali, sfugge al controllo del custode.

Questa presunzione di responsabilità può essere vinta, e superata, solo dalla prova del caso fortuito, cioè a dire un evento che non si è potuto prevedibilmente evitare, e che sia stato da solo la causa dell’evento dannoso.

Ciò posto, l’art. 2051 C.c. non esonera il danneggiato dall’onere di provare un efficace nesso causale fra l’omessa custodia della strada e danno.

Ergo, la responsabilità è sussistente quando sia possibile individuare tre circostanze: il rapporto di custodia in relazione ad una cosa, la verificazione di un danno, la provenienza del danno dalla cosa custodita.

Il danneggiato deve fornire la prova di una relazione tra il bene in custodia e l’evento dannoso e il potere fisico su di essa da parte de custode.

Dall’istruttoria è emerso che la vettura condotta dall’attrice “improvvisamente sbandava” confermando altresì la circostanza che “la vettura zigzagava a lungo e che dopo lo sbandamento la vettura si intraversava e dopo essersi ribaltata , rocambolava verso destra fino ad uscire dalla sede stradale”.

Dalla CTU è emerso: “1) la conformità del new jersey alle norme di omologazione, 2) l’accostamento degli elementi; 3) il collegamento longitudinale (monifilare o bifilare); 4) Aggancio mediante staffa e bulloni a livello del suolo (bifilare); 5) Aggancio mediante staffa e bulloni a livello del suolo e manicotto in sommità (monifilari)….[..].. la conducente non avrebbe dovuto procedere alle velocità autostradali con bambini in tenerissima età non adeguatamente vincolati e con il cagnolino, addestrato quanto si voglia, libero di muoversi a proprio arbitrio nella parte anteriore del padiglione abitacolo. Non è dato nell’attualità appurare, con precisione quale di tali fattori abbia causato o concausato il tragico evento. Certo è che la loro concomitanza si è rivelata fatale mentre è escludibile che la barriera new jersey abbia svolto un ruolo concausale, se non altro per l’accertata assenza dell’ingiuria alla ruota che avrebbe dovuto restare incastrata nel cosiddetto “scasso” e che, al contrario, ha continuato a tracciare sul new jersey in modo coerente con le specifiche progettuali della barriera per poi imprimere tracce gommose al suolo compatibili solo con una condizione di afflosciamento ancora assente dopo svariate decine di metri dall’iniziale contrasto contro il new jersey”.

Il Tribunale condivide le conclusioni della CTU e ritiene infondata la domanda dell’attrice.

Concludendo, il Tribunale di Reggio Emilia, rigetta la domanda; condanna l’attrice a rimborsare a parte convenuta le spese processuali liquidate in complessivi euro 10.343,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge; pone le spese di CTU a carico dell’attrice.

Avv. Emanuela Foligno

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