L’Inail, pur riconoscendo la natura di infortunio sul lavoro, respingeva l’indennizzo riscontrando una permanente nella misura del 2%, al di sotto della soglia di indennizzabilità (Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1012/2020 del 04/06/2021 RG n. 196/2020)

Viene appellata la sentenza n. 87/2019 del Tribunale di Lodi in danno dell’Inail. Con la sentenza in data 21giugno 2019 il Tribunale di Lodi respingeva – compensando le spese del grado, tranne quelle della CTU poste a carico del ricorrente – la domanda proposta dal lavoratore per conseguire l’indennizzo del danno biologico patito a seguito dell’infortunio sul lavoro avvenuto il 20 giugno 2015 quando subiva un’aggressione in prossimità del luogo di lavoro, particolarmente all’interno del parcheggio adiacente l’azienda ove prestava servizio dove, verso le ore 6.00 successive al turno di servizio, il collega di lavoro lo assaliva con insulti e fisicamente costringendolo a recarsi in Pronto Soccorso.

L’Inail, pur riconoscendo la natura di infortunio sul lavoro, respingeva l’indennizzo riscontrando una permanente attestatasi al massimo nella misura del 2%, ben al di sotto della soglia di indennizzabilità .

La Corte richiama quanto rilevato dalla decisione impugnata laddove viene dato rilievo alle considerazioni espresse dal CTU nell’elaborato peritale, laddove: “Il consulente tecnico nominato dal giudice ha ritenuto che il danno biologico da invalidità permanente al gomito destro, lamentato dal ricorrente, non sia riconducibile all’aggressione e comunque sia inferiore al minimo indennizzabile, essendo pari al 2%. Il giudizio del consulente tecnico è fatto proprio dal giudice in quanto sorretto dall’esame della documentazione medica prodotta dal ricorrente e dalla visita del paziente oltre che ampiamente motivato . Si sottolinea in particolare che il CTU, con motivazione articolata e fondata sulle risultanze della documentazione clinica acquisita (lo stesso CTP, in sede di osservazioni alla prima stesura dell’elaborato peritale, riconosce che il CTU ha ” ripercorso diligentemente la vicenda clinica patita dal danneggiato in relazione all’evento lesivo traumatico occorso in data 20 giugno 2015″) ha escluso il nesso di causa fra la menomazione a carico del gomito destro e l’evento del 20 giugno 2015; alle motivazioni del CTU occorre aggiungere che il ricorrente non ha allegato nell’atto introduttivo la puntuale dinamica del fatto così da consentire di verificare se la lesione al gomito destro sia compatibile con le modalità dell’infortunio né ha dedotto mezzi istruttori sul punto. Solo in corso di causa è stato allegato -o meglio riferito dal ricorrente al CTU – che le conseguenze lesive sarebbero riconducibili ad una violenta sollecitazione distorsiva artuale superiore destra”.

Risulta rilevante, osserva la Corte, la circostanza -stigmatizzata anche dal CTU- che nell’accesso al pronto soccorso nella stessa giornata dell’infortunio il ricorrente avesse dichiarato la preesistenza all’aggressione di una sintomatologia al gomito destro, in assenza di segni visibili di un trauma allo stesso ,mai certificati ,ed in assenza di qualsiasi evidenza anche nei radiogrammi conseguenti agli accertamenti strumentali effettuati nell’ occasione : solo a distanza di oltre due mesi per la prima volta l’Ortopedico contattato dal ricorrente formulava una diagnosi di “epicondilite dx dopo trauma distruttivo ” , diagnosi formulata non sulla base di dati clinici o strumentali ma sul dato anamnestico riferito dal paziente. “

Il CTU, in effetti,  osservava nella propria relazione  che le modalità dell’aggressione dedotta  non erano chiare, mentre l’infortunato aveva dichiarato all’Ente di avere patito, il giorno dell’evento, un “trauma intercostale” ossia trauma contusivo del torace per effetto di una testata e di altri colpi infertigli dall’aggressore in quella zona del corpo e a carico del gomito dell’arto superiore destro .

In particolare, riguardo il braccio destro, il CTU considerava una patologia preesistente proprio come aveva affermato il lavoratore stesso al Pronto Soccorso e che le affezioni che lo riguardavano non erano in correlazione causale col tipo di evento dedotto dal l’infortunato.

In buona sostanza, il lavoratore contesta la decisione del Tribunale che non considerava la lesione del braccio destro eziologicamente derivante dall’infortunio.

Invero, le ragioni poste alla base delle censure avanzate sono infondate.

Il CTU ha, correttamente, considerato la portata di due aspetti  : in primo luogo il fatto che l’infortunato in sede di PS avesse narrato della patologia al gomito in termini di affezione preesistente all’evento lesivo subito il 20/6/2015 e, in secondo luogo, in maniera strettamente contigua alla prima rilevazione, il dato di fatto che nel corso delle verifiche cliniche eseguite in quel frangente non erano stati colti i tipici ed evidenti effetti del trauma posteriormente dedotto dall’infortunato.

Il CTU ha ben spiegato il motivo di esclusione della tesi del lavoratore laddove ha osservato: “”al P.S. dell’H di Melzo, ove era visitato la sera stessa , non si evidenziavano focolai cutanei di natura contusiva alla superficie anteriore del torace e si escludevano anche fratture alla RX dello scheletro toracico (sterno e coste) . Non si descriveva in particolare la presenza d’u n quadro clinico obiettivo di acuzie anatomo -funzionale (edema e rigidità dolorosa) al gomito dx né focolai di natura contusiva da presa all’avambraccio dx, ma si dava atto solo della “esacerbazione” d’una sintomatologia dolorosa al gomito ossia del peggioramento d’una sintomatologia già in atto in epoca pre -traumatica. La RX di gomito dx escludeva fratture ovvero alterazioni dei rapporti omero -radio -ulnari. Il p.te era dimesso con diagnosi di “contusione parete toracica dx”, ma non anche con diagnosi di trauma di gomito dx. Neppure in esito ad un secondo accesso del p.te al P.S. dell’H di Melzo in data 28 \06 \15 si accennava agli esiti d’un trauma di gomito dx, ma solo ad una toracalgia da riferire a “pregresso trauma” associata ad una epigastralgia di recente insorgenza. A fronte della persistenza e \o dell’evoluzione peggiorativa dei dolori al gomito dx, iniziati prima dell’aggressione, si formulava diagnosi di epicondilite dx ed anzi in seguito addirittura di epicondilite bilaterale (sic), pur se prevalente a dx, non risultando neppure dalle dichiarazioni rese dal p.te la ricorrenza d’un trauma di gomito sx secondario all’aggressione . Si formulava dopo un paio di mesi diagnosi di epicondilite di gomito dx, etichettata come post -traumatica, sempre solo ed esclusivamente sulla base d’un dato anamnestico riferito, non già di riscontri clinici e \o strumentali. In data 15 \1016, in ragione dell’inefficacia delle terapie proprie dell’epicondilite (riposo, FANS, ciclo di infiltrazioni steroido -anestetiche e iniziale terapia con onde d’urto) e della comparsa di episodi di blocco articolare, si eseguiva RMN di gomito dx che acclarava la vera natura della infermità sostanziata da disinserzione / rottura del collaterale radiale all’inserzione prossimale: patologia condizionante dolore e lassità capsulare laterale. In data 27 \06 \17 il p.te era sottoposto con successo ad intervento chirurgico di ritensionamento capsulare laterale. Un trauma distorsivo di gomito dx, quando sia di tale gravità da causare rottura/disinserzione del collaterale radiale, si accompagna ad imponenti fenomeni clinici di acuzie dell’articolazione che mai furono osservati nel caso né quando il p.te accedette dopo alcune ore dall’aggressione al P.S. dell’H di Melzo né quando vi accedette dopo qualche giorno , tanto che in esito ad entrambi gli accessi mai si formulò diagnosi di distorsione di gomito dx, il segmento non fu immobilizzato in tutore né il p.te fu inviato all’ortopedico. Non si rilevarono neppure focolai contusivi cutanei da afferramento all’avambraccio dx, di consueto presenti, almeno durante la stagione estiva ossia quando manchi l’azione protettiva che esercitano gli spessi indumenti invernali. La lesione legamentosa laterale del gomito dx preesisteva dunque all’evento de quo, essendo probabilmente da ricondurre a distorsione/sublussazione subita in età giovane, patologia già sintomatica infatti prima dell’aggressione. Non sono dunque dimostrate nè la ricorrenza d’un trauma distorsivo di gomito dx né un’evoluzione peggiorativa post -traumatica, anche solo temporanea, della preesistente patologia. Il trauma contusivo toracico anteriore non fratturativo da testata, è guarito senza postumi a carattere permanente .”

La corte considera del tutto corretta e logica la relazione Medico-Legale che non risulta scalfita dalle doglianze dell’appellante,  che si è limitato a contrapporre le risultanze della perizia di parte, senza l’opportuna indicazione di elementi valevoli a contraddire il fondamento del netto giudizio del CTU “tratto dalla diffusa analisi  di una serie di evidenze oggettive e di rilevantissimi dati aventi una portata inequivocabile e contrapposta e superiore alle deduzioni critiche contenute nell’atto di gravame.”

L’appello viene respinto e l’appellante viene condannato a rifondere le spese di giudizio liquidate in euro  3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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