L’attore stava attraversando la sede stradale sulle strisce pedonali quando era stato sbalzato dalla bicicletta in seguito all’urto con una vettura (Tribunale di Aosta, Sentenza n. 177/2021 del 05/06/2021-RG n. 351/2018-Repert. n. 363/2021 del 05/06/2021)

Il ciclista instaura giudizio civile onde conseguire il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale occorso il 23.9.2015, allorquando – mentre attraversava la via Monte Vodice a bordo della propria bicicletta era stato investito dall’autovettura Fiat Grande Punto di proprietà della Società convenuta che, provenendo da Viale dei Partigiani avviandosi ad imboccare Via Monte Vodice, non aveva rispettato l’obbligo di precedenza, ed era stato caricato sul cofano dell’auto, sbalzato dalla bicicletta, e, dopo aver fatto una capriola, era caduto a terra battendo il capo.

La Compagnia assicuratrice contesta la ricostruzione dei fatti operata dall’attore, adducendo in particolare l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo per violazione dell’obbligo di precedenza.

La causa viene istruita attraverso CTU medico-legale, che ha concluso:

“Esiste nesso di causalità fra le lesioni riscontrate e l’infortunio subito dall’attore il 23 settembre 2015 a seguito di investimento da parte di un’autovettura mentre era in bicicletta.

Quale diretta conseguenza dell’evento subito in data 23 settembre 2015 ha riportato un trauma contusivo distorsivo della spalla destra con lussazione acromionclaveare cui si associa una diplopia post traumatica correggibile mediante utilizzo di lenti prismatiche. Il paziente è affetto da Diabete Mellito non I.D; da cardiopatia ischemica trattata stent coronarico nel 2006 in attuale terapia con cardioaspirina; da leucoencefalopatia cronica su base vascolare; da tendinopatia cuffia dei rotatori della spalla destra; è ipermetrope portatore di posizione anomala del capo PAC. Le precedenti condizioni patologiche devono considerate coesistenti con l’eccezione della tendinopatia della cuffia dei rotatori (tendine del muscolo sovraspinato omolaterale) e della PAC, ma attesi gli esiti sopra indicati le stesse non risultano significative ai fini della quantificazione del danno oggetto della presente relazione.

Le suddette lesioni non hanno comportato una malattia traumatica tale da comportare Inabilità Temporanea Assoluta.

L’Inabilità Temporanea Parziale al 50% è stata di giorni 40 (quaranta) mentre l’Inabilità Temporanea Parziale al 25% è stata di giorni 45 (quarantacinque).

Gli esiti rilevati, tenuto conto dei correnti criteri di valutazione del danno, comportano un danno biologico residuale valutabile in misura del 10 % (dieci) percento.

Gli esiti rilevati non sembrano incidere in concreto su particolari attività non lavorative che il periziando svolge tali da comportare un ulteriore aggravamento del danno riconosciuto.

Il periziando  è pensionato. La capacità lavorativa generica e specifica (precedente quale dirigente di struttura pubblica) non risulta compromessa.

Con specifico riferimento alla natura, all’afflittività, alla durata della malattia e all’entità dei postumi permanenti, non risultano elementi idonei a valutarne una maggiore incidenza sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita ne presumibili riflessi d’ordine soggettivo, rilevanti per l’eventuale liquidazione del danno non patrimoniale

Agli atti risultano documentate spese mediche per complessivi 3.278,58 euro che appaiono congrue e pertinenti.

Il periziando è stato sottoposto alle terapie mediche e riabilitative del caso. Non sono al momento programmati ulteriori trattamenti medici o chirurgici in grado di ridurre gli esiti oramai stabilizzati”.

Ciò posto in punto di danno alla persona, riguardo la responsabilità del sinistro il Giudice osserva che la responsabilità dell’incidente è da ascrivere in via esclusiva al conducente dell’autovettura Fiat Punto.

Nello specifico, a causa dei lavori che interessavano la zona, il senso di marcia era invertito e l’ingresso di Corso Battaglione era bloccato, ragion per cui all’autovettura Fiat Grande Punto era consentito immettersi nella via Monte Vodice.

L’attore, arrivando da Corso Battaglione – stava attraversando la sede stradale sulle strisce pedonali in bicicletta.

Ebbene, in presenza dell’ostacolo sulla carreggiata al centro dell’incrocio (ostacolo costituito da barriera in plastica posizionata per i lavori in corso, barriera la cui presenza è raffigurata nelle fotografie allegate dall’attore, ed in mancanza di segnali direzionali sulla “barriera” medesima, i veicoli provenienti da Viale Partigiani, nell’attraversare l’incrocio e proseguire verso via Monte Vodice, dovevano “aggirare” l’ostacolo sulla destra (tenendo cioè la “barriera” alla propria sinistra) secondo le ordinarie norme d i circolazione.

Difatti, qualora la Fiat avesse correttamente compiuto tale manovra, l’impatto con la bicicletta sarebbe avvenuto, oltre che durante l’attraversamenti delle strisce pedonali da parte dell’odierno attore, verso la fine dell’ attraversamento viario, con la conseguenza che l’automobile, ove fosse andata a velocità moderata – avrebbe potuto tranquillamente rallentare la propria corsa.

Qualora invece la Fiat avesse “aggirato” l’ostacolo a sinistra (tenendo cioè la barriera al la propria destra), avrebbe violato le norma di circolazione, con la conseguenza che avrebbe comunque determinato l’impatto con la bicicletta in un punto in cui l’autovettura non avrebbe dovuto comunque impegnare l’incrocio.

Nel contesto, non rileva che l’attore fosse in ella alla bicicletta, e non la portasse a mano, durante l’attraversamento , poiché non risultano elementi oggettivi per ritenere che tale condotta abbia determinato (o concorso a determinare) l’impatto, a prescindere da ogni altra valutazione sulla ricorrenza di circostanze denotanti la necessità di portare il velocipede a mano (necessità che sussiste quando, per le condizioni della circolazione, i ciclisti possano essere di intralcio o pericolo per i pedoni – cfr. art. 182 comma 4 Codice della Strada).

In ogni caso, se l’attore stava attraversando le strisce pedonali, l’urto con l’auto sarebbe comunque avvenuto lungo le strisce, che invece l’auto non avrebbe dovuto impegnare lasciandole libere per gli utenti che già le avevano impegnate.

Ergo, alla responsabilità del conducente della Fiat, consegue la responsabilità solidale del proprietario del veicolo e della Compagnia garante per la RCA.

Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dall’attore, con l’utilizzo delle Tabelle milanesi,  viene complessivamente liquidato l’importo di euro 22.068,75 , di cui:

a)        euro 3.093,75 per l’ invalidità temporanea , somma determinata applicando:

–           l’importo di euro 49,50 (pari alla metà del valore dell’indennità giornaliera di cui sopra) x 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, per un totale di euro 1.980,00;

–           l’importo di euro 24,75 (pari al 25% del valore dell’indennità giornaliera di cui sopra) x 45 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, per un totale di euro 1.113,75;

b)        euro 18.975,00 (importo comprensivo della componente del danno biologico e della componente soggettiva interiore media, senza ulteriore aumento a titolo di personalizza zione) per i postumi permanenti , somma rapportata all’invalidità del 10% in relazione ad un soggetto di 67 anni circa. La predetta somma di euro 22.068,75 è già espressa in valori attuali.

Per quanto concerne il danno patrimoniale, vengono riconosciute le spese mediche documentate riscontrate dal CTU pari a complessivi euro 3.278,58 , considerate congrue e pertinenti.

Inoltre, l’attore ha chiesto la liquidazione anche di euro 2.000,00  in via equitativa  per l’abbigliamento e i danni materiali alla bicicletta, ma tale richiesta non viene accolta per mancanza di prova.

Pertanto, seguendo il generale principio della soccombenza, i convenuti vengono condannati – in solido tra loro – alla rifusione delle spese processuali a favore dell’attore, per l’importo di euro 4.835,00, oltre spese generali e accessori di legge.

A carico dei convenuti, inoltre, vengono poste le spese di CTU Medico-Legale.

In conclusione, il Tribunale di Aosta, dichiara l’esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro; condanna i convenuti , in solido tra loro, a corrispondere all’attore, le seguenti somme:

a)        la somma di euro 22.068,75 oltre interessi al tasso legale inizialmente ca lcolati sull’importo di euro 21.260,84 (corrispondente alla somma di euro 22.068,75 espressa in valori attuali al giorno 23.9.2015, ) e quindi, anno per anno, a partire dal giorno 23.9.2016;

b)        la somma di euro 3.278,58 oltre interessi al tasso legale dalla mora fino all’effettivo soddisfo;

2)        condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all’attore le spese processuali liquidate in euro 4.835,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori;

3)        pone definitivamente a carico solidale dei convenuti le somme liquidate in favore del CTU per l’attività peritale svolta .

Avv. Emanuela Foligno

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