A causa del sinistro stradale catastrofale il terzo trasportato riportava trauma cranio-facciale con frattura del mascellare sinistro (Tribunale di Milano, Sez. VI, sentenza n. 1448/2021 del 18 febbraio 2021)

Il terzo trasportato cita a giudizio la Compagnia assicuratrice della Fiat Punto onde ottenere la condanna al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 22.11.13 mentre viaggiava sul sedile posteriore, considerato non satisfattivo quanto già ricevuto.

L’attrice deduce che il sinistro avveniva a causa dell’invasione della corsia di marcia percorsa dall’automezzo a bordo del quale si trovava per colpa di altra autovettura – che viaggiava in direzione opposta – il cui conducente a causa dell’elevata velocità perdeva il controllo.

A causa del violento urto il sedile anteriore destro veniva scardinato e, sbalzando indietro, schiacciava il corpo dell’ attrice contro lo schienale del divano posteriore.

Il conducente dell’autovettura a bordo della quale viaggiava l’attrice era deceduto al pari di tutti gli occupanti dell’autovettura antagonista.

Si costituiscono in giudizio la Compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportata l’attrice e la Compagnia designata per il FGVS.

La causa viene istruita con CTU Medico-Legale, al cui esito la domanda della trasportata viene ritenuta fondata.

La CTU ha accertato che l’attrice ha riportato un “trauma cranio-facciale con frattura del mascellare sinistro e lesioni dentarie con avulsione di più elementi, frattura complessa di omero e polso di sinistra, frattura complessa del femore di destra, con inabilità temporanea assoluta in 60 giorni; 90 giorni al 75% e 90 giorni al 50%, con postumi permanenti in misura del 45%.”

Applicando le Tabelle milanesi, si addiviene per invalidità temporanea totale euro 5.880,00; invalidità parziale al 75% euro 6.615,00; invalidità parziale al 50% euro 4.410; per un totale di danno biologico da temporanea pari ad euro 16.905,00. Il danno biologico risarcibile ammonta ad euro 282.557,00.

Ad avviso del Tribunale non vi sono i presupposti per procedere alla richiesta personalizzazione, poiché non vi sono circostanze peculiari ulteriori rispetto a quelle già oggetto di liquidazione.

Egualmente, nulla viene riconosciuto per la perdita della capacità lavorativa casalinga. Tale voce è stata quantificata dal CTU in misura del 66%, ma non rappresenta una voce risarcibile poichè necessita di adeguato riscontro.

Al riguardo l’attrice doveva allegare gli esborsi sostenuti per colmare il deficit sopravvenuto, ossia, supplire con l’aiuto di terzi.

Tale prova non è stata fornita.

E’ dirimente quanto evidenziato dal CTU “l’importante deformazione del veicolo – quale evidenziata negli allegati fotografici – il cui sedile anteriore destro risulta schiacciato contro il posteriore ove alloggiava l ‘attrice, avrebbe reso comunque ininfluente il mancato uso dei presidi”….(..)…”Del resto, è noto che i presidi di sicurezza delle autovetture non valgano ad escludere o limitare i danni nella totalità dei casi residuando ipotesi in cui la peculiare dinamica del sinistro – come esplicitata dalle deformazioni del mezzo nel caso in esame – rende comunque possibile il verificarsi di lesioni di grave entità a carico dei danneggiati “.

Relativamente al danno patrimoniale, il Tribunale riconosce alla danneggiata le spese mediche sostenute e le spese per la Consulenza Medico-Legale di parte.

Dall’importo va detratto quanto corrisposto dalla Compagnia per euro 130.000,00 e successivi euro 378.000,00 in corso di causa.

In conclusione, il Tribunale di Milano dato atto della corresponsione della somma di euro 378.000,00 nel corso del giudizio, dichiara la stessa pienamente esaustiva.

Le spese di lite, e quelle di CTU vengono poste a carico della Compagnia

Avv. Emanuela Foligno

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