Se rimane incerta la dinamica del sinistro ricorrono i presupposti per il riconoscimento del concorso di colpa di entrambi i conducenti a prescindere dalla sottoscrizione del modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente)
Con atto di citazione la Compagnia assicuratrice ha interposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cirò con cui è stata condannata a pagare a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale l’importo pari ad euro 18.814,36, oltre accessori e spese di lite.
La compagnia eccepisce la responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro, l’eccessiva entità del risarcimento del danno patrimoniale liquidato, l’omessa e/o errata applicazione dei presupposti richiesti dalla L. n. 27 del 2012 per il risarcimento del danno biologico, l’ingiustificata liquidazione del danno morale, le illegittime modalità di calcolo degli interessi legali, l’errata quantificazione delle spese di giudizio.
In merito alla responsabilità nella causazione del sinistro il Tribunale di Crotone (sentenza n. 93/2021 del 29 gennaio 2021) osserva che lo stesso Giudice di Pace rilevava che la relazione di servizio versata in atti non apportava alcun utile contributo istruttorio all’accertamento della dinamica del sinistro, in particolare: “dall’esame della relazione di servizio, redatta dai Carabinieri di Scalea, emerge un elemento essenziale, ossia il verificarsi del fatto sinistroso, anche se dallo stesso documento non può ricavarsi alcuna informazione in merito all’effettiva dinamica del fatto, rilevato che gli stessi Carabinieri dichiarano che al loro arrivo i mezzi erano stati spostati”.
La responsabilità esclusiva del veicolo Lancia Musa è stata motivata dal primo Giudice sulla scorta del solo modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti.
Il valore confessorio del modello di constatazione amichevole non ha valore di prova legale nemmeno nei confronti del solo confitente, ma resta prova critica soggetta al prudente apprezzamento del Giudice in applicazione dell’art. 2733 comma 3 c.c.
Esso costituisce uno degli elementi istruttori che, insieme a tutte le altre emergenze processuali, consente al Giudice di giungere all’accertamento del fatto.
Per tale ragione, la rilevanza probatoria del modulo CAI espressamente contestata dalla compagnia assicurativa sin dall’originaria costituzione in giudizio non può ritenersi decisiva.
Con tale modulo, il proprietario della Lancia Musa, e il proprietario del motoveicolo Ducati hanno concordemente dichiarato che “il motoveicolo si immetteva dal bivio senza aver notato il sopraggiungere del veicolo che viaggiava direzione sud”, ma con la precisazione che “mi immettevo sulla corsia centrale verso sud” sulla quale il conducente dell’autovettura aveva diritto di precedenza.
Ne deriva che è lo stesso motociclista a contraddirsi, sconfessando la propria ricostruzione del sinistro secondo cui “la Lancia Musa, nell’immettersi sulla SS18 ha invaso la corsia di marcia impegnata, con diritto di precedenza, dal motociclo Ducati” e “l’autovettura si immetteva sulla SS18 senza occupare prima la corsia centrale, ovvero quella di accelerazione, ma direttamente la corsia con direzione sud”.
A fronte di tale contraddizione non viene considerato dirimente che il conducente della Lancia Musa abbia ammesso nel modulo CAI di “avere torto”.
Per tali ragioni, non può ritenersi superata la specifica contestazione della compagnia di assicurazione secondo cui “il motociclo Ducati, provenendo dalla strada SS18 con direzione di marcia verso Cetraro non si arrestava al segnale di stop e ometteva di concedere la dovuta precedenza alla Lancia Musa, investendola nella parte posteriore…il veicolo proveniente dalla c/da Palazza, si era già immesso sulla corsia di incanalamento della SS18, quando da tergo ad alta velocità sopraggiungeva il motociclo il quale non si arrestava al segnale di stop e tamponava il veicolo Lancia Musa.”
Essendo, quindi, rimasta incerta la corsia sulla quale il sinistro si è effettivamente verificato, ricorrono i presupposti per il riconoscimento del concorso di colpa di entrambi i conducenti ai sensi dell’art. 2054 comma 2 c.c.
In tema di presunzione di pari colpa, la giurisprudenza ha fissato alcuni punti fermi:
a) la presunzione opera in via sussidiaria, cioè solo qualora le risultanze dell’istruttoria non consentano di accertare la diversa incidenza dei fattori causali concorrenti, la colpa esclusiva dell’atro conducente o la ricorrenza di altra causa sopravvenuta interruttiva del nesso causale;
b) la norma trova applicazione, non solo nei casi in cui sia certo l’atto che ha causato il sinistro e sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui l’atto generatore del sinistro sia ignoto, causa presunta dell’evento sono nella stessa misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro;
c) l’accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l’altro dall’onere della prova liberatoria al fine di consentire al giudice l’esclusione di un concorso di colpa a suo carico.
In conclusione, il Tribunale in qualità di Giudice d’appello, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace, dichiara la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro.
Avv. Emanuela Foligno
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