Frattura del malleolo tibiale e metafisi peroneale da infortunio sul lavoro

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frattura del malleolo tibiale

L’infortunio viene valutato con anchilosi della caviglia in posizione favorevole cod. 293, come responsabili di un danno biologico nella misura del 12% (Tribunale di Sassari, sentenza n. 48/2021 del 28 gennaio 2021)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail onde vedere accertato il proprio diritto all’indennizzo del danno biologico nella misura del 12%. Deduce di aver subito un infortunio sul lavoro regolarmente denunciato con esiti di frattura del malleolo tibiale e metafisi peroneale gamba sinistra sintetizzate chirurgicamente con viti e placche metalliche in relazione al quale l’Inail riconosceva postumi di inabilità permanente nella misura complessiva dell’8%.

Il lavoratore proponeva opposizione ex art 104 T.U. allegando documentazione medica dalla quale risultava che i postumi di danno biologico erano valutabili nella misura del 12%, tuttavia l’opposizione veniva rigettata.

Si costituisce in giudizio l’Inail deducendo che gli accertamenti medico-legali avevano escluso il diritto alla prestazione nella misura richiesta.

In particolare, l’Istituto evidenzia che l’infortunio in questione (frattura del malleolo tibiale e metafisi peroneale) rientrava nel nuovo regime introdotto dal D. Lgs. n. 38/2000 risultando la valutazione dei postumi vincolata alla Tabella di cui al D.M. 12.7.2000, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25.7.2000.

Deduce, inoltre, l’Inail che successivamente al provvedimento che riconosceva postumi nella misura dell’8%, il lavoratore si rivolgeva al patronato ACLI per richiedere visita collegiale al fine di rivalutare il danno con una percentuale più favorevole (12%) e tale richiesta veniva accolta dall’Istituto, ma né il patronato, né il lavoratore si erano presentati a tale visita.

Il danno veniva dunque riconfermato non avendo potuto l’Istituto dare corso ad un contraddittorio.

La causa viene istruita con CTU Medico-legale, all’esito del quale la domanda viene ritenuta fondata.

Il CTU ha accertato che “gli esami radiografici, supportati dal mio riscontro clinico, dimostrano in maniera evidente il successivo instaurarsi di precoci e marcati fenomeni degenerativi artrosi dell’articolazioni tibio-astragalica, fatto che ben giustifica l’intensa sintomatologia algica e le difficoltà deambulatorie riferite dal periziando, nonché la prospettata necessità di intervento di protesizzazione di caviglia o di artrodesi …..(…)… è da ritenersi che gli esiti dell’infortunio in oggetto possano essere valutati in base alle tabelle delle menomazioni” approvate con D.M. 12 luglio 2000, in analogia con “anchilosi della caviglia in posizione favorevole” cod. 293, come responsabili di un danno biologico nella misura del 12% (dodici per cento) del totale “.

Il Giudice, ritiene che la conclusione analiticamente sviluppata e logicamente argomentata, nonché basata sulla documentazione sanitaria prodotta in giudizio, sia idonea a fondare la domanda.

In conclusione, il ricorso viene accolto e il Tribunale dichiara accertata l’invalidità derivante da infortunio nella misura del 12%,

L’Inail viene condannata al pagamento delle relative somme dovute, oltre alle spese di giudizio e alle spese di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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