Il CTU ha accertato che l’attore ha riportato postumi permanenti dovuti a esiti di “algo-disfunzionali di frattura dello scafoide carpale di destra ed interessamento traumatico distrattivo di alto grado del legamento collaterale radiale in destrimane”

Il danneggiato a seguito di sinistro stradale citava a giudizio il proprietario e l’Assicurazione del veicolo responsabile onde ottenere il risarcimento dei danni quantificati in euro 22.170,74 già detratto quanto ricevuto in acconto per il medesimo danno.

Si costituisce l’Assicurazione contestando sia la responsabilità, sia la quantificazione del danno.

Il Tribunale di Teramo (Sentenza n. 63/2021 del 26 gennaio 2021) ritiene la domanda parzialmente fondata.

Preliminarmente viene evidenziato che in materia di incidenti da circolazione stradale, l’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza non può di per sé far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa.

Le testimonianze hanno confermato che l’attore veniva urtato dalla Renault Clio che si trovava contromano nella corsia di marcia opposta.

Tali risultanze, valutate in ossequio al principio del “più probabile che non”, inducono a ritenere sussistente il nesso eziologico tra la condotta imprudente tenuta dalla convenuta che invadeva la corsia di marcia opposta sulla quale viaggiava l’attore alla guida della Audi A6.

Viene anche considerata la reazione di guida dell’attore che non riusciva ad arrestare o rallentare adeguatamente, per una velocità di marcia non consona. Difatti la Renault della convenuta veniva trascinata in avanti dall’Audi per mt. 12.10 dal punto d’urto.

Ne consegue un giudizio di corresponsabilità delle parti in causa poiché entrambi i conducenti risultano aver posto in essere una condotta negligente ed imprudente non essendosi uniformati alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza.

Addivenendosi nella misura del 70% in capo alla convenuta e nella misura del 30% in capo all’attore.

Il CTU, in base alla documentazione clinica prodotta dall’interessato ed a seguito dell’esame clinico -anamnestico svolto, ha accertato che l’attore, a seguito dell’incidente, ha riportato postumi permanenti dovuti a esiti di ” algo-disfunzionali di frattura dello scafoide carpale di destra ed interessamento traumatico distrattivo di alto grado del legamento collaterale radiale in destrimane; esiti disfunzionali di distorsione del rachide cervicale con segni elettromiografici di deficit neurogeno cronico della muscolatura ad innervazione C5 C6 destra di modesta entità” incidenti sull’integrità psicofisica della persona, in relazione alla loro idoneità ad ostacolare lo svolgimento delle attività extralavorative in genere, valutabili nella misura del 5%. Gli esiti permanenti in diagnosi non incidono sulla capacità lavorativa specifica del periziando”.

Oltre a periodo di inabilità temporanea valutato pari a giorni 30 al 100%, a giorni 20 a l 50%, a giorni 15 al 25%.

Attese le risultanze peritali, l’età del danneggiato al momento del sinistro (di anni 51), il danno non patrimoniale sofferto dallo stesso viene riconosciuto nella misura di euro 4.855,08 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente e nella misura di euro 2.077,69 a titolo di danno biologico temporaneo, per un totale di euro 6.932,77.

Per quanto attiene al danno patrimoniale, esso viene riconosciuto a titolo di spese mediche sostenute, accertate e provate documentalmente nella misura pari ad euro 1.100,00.

Ciò posto, il danno alla persona e per spese mediche andrebbe liquidato in euro 8.032,77, che proporzionato alla responsabilità del 30%, viene liquidato in euro 5.622,94.

Avendo la compagnia assicuratrice già corrisposto in sede stragiudiziale la somma di euro 2.870,00 in favore dell’attore, alla somma di euro 5.622,94 deve essere sottratto l’importo corrisposto pari ad euro 2.870,00.

Relativamente ai danni materiali dell’autovettura Audi A6, che hanno reso antieconomica la riparazione del mezzo, viene riconosciuto il valore antesinistro pari ad euro 8.350,00.

Essendo stato il mezzo rottamato vengono riconosciute le spese per la rottamazione e per il passaggio di proprietà della nuova autovettura nella misura di euro 3.000,00.

Il tutto proporzionato alla percentuale di responsabilità del 30%.

Le spese di giudizio vengono liquidate nella misura del 50% e le spese di CTu vengono poste a carico dei convenuti.

Avv. Emanuela Foligno

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