L’operato errato del sanitario ha accelerato il decesso del paziente già in stato vegetativo e con una speranza di vita assai esigua (Tribunale di Bergamo, Sez. III, sentenza n. 183/2021 del 28 gennaio 2021)

I congiunti del paziente deceduto citano a giudizio il Medico, la Struttura RSA e l’Asl onde ottenere il risarcimento di tutti i danni jure proprio e jure ereditatis subiti per la morte del familiare, già in stato vegetativo, a causa dell’errato inserimento della sonda gastrostomica.

Il Tribunale istruisce la causa con CTU Medico Legale e ritiene la domanda fondata in quanto la CTU ha accertato la responsabilità nel peggioramento dello stato di salute e nel decesso del paziente.

In particolare all’esito della CTU, viene accertato l’errato inserimento della sonda gastrostomica da parte del medico della RSA dopo la rimozione del catetere di Foley e l’avvio della nutrizione enterale attraverso la sonda senza il controllo endoscopico del corretto posizionamento nella cavità gastrica della sonda.

“Esiste pertanto un rapporto concausale tra il decesso del paziente e l’operato del Sanitario avendo effettuato la nutrizione enterale attraverso la sonda gastrostomica, dopo rimozione della sonda di Foley prima dell’esecuzione del controllo con Esofagogastroscopia del corretto posizionamento endogastrico dell’estremità della sonda”.

In particolare il CTU ha evidenziato: “anche nelle more tra l’intervento censurabile del Sanitario e il decesso, il paziente non poteva percepire dolore e/o l’approssimarsi della morte, stante il proprio stato incosciente, vegetativo e – pur in presenza anche dei documenti e video depositati, medicalmente – carente di una puntuale consapevolezza dell’ambiente circostante, rimanendo ricondotto a mere episodiche ed infrequenti occasioni, da ultimo risalenti al periodo non pertinente del 26/3/2016, una vaga percezione della sofferenza fisica ….(..) l’operato del Sanitario ha accelerato il decesso di un soggetto comunque con una speranza di vita assai esigua, considerato come in generale, il grave coinvolgimento neurologico che caratterizza i soggetti in stato vegetativo riduce l’aspettativa di vita media a 2 -5 anni; la sopravvivenza oltre i 10 anni è considerata insolita. Pertanto, nel caso di specie, si può ipotizzare, avendo il paziente superato quella che è indicabile come linea media di sopravvivenza in casi consimili, una futura modesta probabilità di sopravvivenza temporale, condizionata inevitabilmente dalla precarietà della situazione clinica preesistente, sempre esposta ad improvvise complicanze di natura cardio -vascolo -respiratoria, infettive e dismetaboliche”:

Ed ancora, riguardo alle osservazioni critiche , il CTU afferma: “A nulla rileva quanto eccepito in merito alla derivazione causale dell’ipotizzata rimozione della PEC da un movimento involontario del paziente”.

Tale circostanza non risulta dimostrata, in ogni caso, non sussiste colpa laddove il controllo anche di movimenti involontari, propri di un soggetto incapace, sia demandato alla struttura ed ai suoi ausiliari.

Ed ancora, non può considerarsi ridotta la responsabilità del Medico alla luce di come l’indicazione della esofagogastroduodenoscopia, da parte dell’Ospedale di Seriate del 20/3/2017, fosse da valutarsi come meramente eventuale e ipoteticamente riferita al solo catetere provvisorio di Foley 18F.

Al riguardo il CTU ha osservato che: “emerge dalla cartella clinica “Si allega consenso per eventuale EGDS di controllo domani da far firmare a chi di competenza” dopo essere stato “concordato per ulteriore accesso domani mattina presso la nostra struttura alle ore 9 con cambio PEG 18F per ulteriore cambio” e “raccomandato di non utilizzare il Foley per la nutrizione fino a domani”, così prospettandosi la natura “eventuale” della EGDS solo in caso di sostituzione della PEG presso il medesimo ospedale”.

“Essendo il paziente fragile, i medici della RSA avrebbero dovuto inviarlo in un Centro Ospedaliero per provvedere ad una nutrizione parenterale adeguata o alla sostituzione del catetere di Foley con “gastrotube” disponibile, in condizioni di sicurezza (con controllo endoscopico del corretto posizionamento)”, con ciò ponendosi ratione personae necessario quanto altrimenti eventuale”.

Acclarata, quindi la responsabilità dei convenuti, il Giudice passa alla liquidazione del risarcimento facendo uso delle Tabelle milanesi.

Riguardo il danno da perdita parentale, viene considerata l’età del defunto e la sua bassissima speranza di vita, addivenendosi a una decurtazione nella misura del 97% sulla media aspettativa indicata dalle Tabelle.

Nulla viene riconosciuto ai congiunti jure hereditatis a titolo di danno biologico terminale e danno catastrofale.

Il CTU ha accertato che il paziente non ha avuto percezione né del dolore fisico, né dell’approssimarsi della morte nel lasso temporale tra il comportamento censurabile e il decesso.

Nulla viene riconosciuto a titolo di danno patrimoniale derivante dalla differenza tra il contributo della pensione vantata dal de cuius prima del decesso e quella spettante alla moglie a titolo di reversibilità.

Viene ritenuto che la differenza tra la pensione vantata dal de cuius prima del decesso e quella spettante alla moglie a titolo di reversibilità sia pari alla quota sibi, cosicchè non risulta nessun importo residuo risarcibile.

In conclusione, il Tribunale di Bergamo, previa interessante e impeccabile disamina inerente il rischio assicurato delle Compagnie d’assicurazione convenute, dichiara la responsabilità della RSA condannandola in solido con il Medico al pagamento in favore dei congiunti del danno da perdita parentale per l’importo complessivo di euro 30.000,00.

Condanna, inoltre, Unipol assicurazioni a tenere manlevato il Medico e la struttura RSA.

La decisione qui a commento, che si condivide, si segnala per la particolarità del caso trattato e per la singolarità delle eccezioni sul rischio assicurativo e sull’applicazione dell’art. 1218 c.c.

Avv. Emanuela Foligno

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