Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato e riconoscono la centralità delle Tabelle milanesi nella liquidazione del danno non patrimoniale, anche da utilizzarsi come verifica della correttezza della valutazione (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 38077 del 2/12/2021)

La Suprema Corte torna a pronunziarsi sulla applicazione delle Tabelle romane e delle Tabelle milanesi.

Statuisce la Corte che se il risarcimento è minore -applicando le tabelle romane- il Giudice deve motivare perché ha applicato le tabelle romane e non quelle milanesi nella liquidazione del danno non patrimoniale

Ancora una volta la terza Sezione civile della Corte di Cassazione è chiamata a pronunziarsi sulla applicazione delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale e afferma che “le tabelle del Tribunale di Milano sono da ritenersi un punto di riferimento per i Giudici di merito chiamati a pronunciarsi sull’entità del danno non patrimoniale”.

Ne deriva che qualora il Giudice intenda discostarsi dall’applicazione delle Tabelle milanesi dovrà fornirne precisa motivazione.

La vicenda decisa dagli Ermellini riguarda un sinistro stradale e la conseguente richiesta di risarcimento del danno promossa dalla parte danneggiata nei confronti del responsabile civile, nonché della Compagnia assicurativa.

La Corte di Appello di Roma con sentenza del 18.12.2018, chiamata a decidere sull’impugnazione da parte della Compagnia della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma n. 15194/2016, accoglieva parzialmente il gravame rideterminando e riducendo l’importo precedentemente liquidato in primo grado in favore della parte danneggiata a titolo di risarcimento del danno, con applicazione delle Tabelle romane.

La danneggiata propone ricorso per Cassazione esponendo sette motivi di impugnazione.

Viene denunziato l’errore in cui la Corte di Appello di Roma sarebbe incorsa nell’avere calcolato la liquidazione del danno non patrimoniale con le Tabelle romane descrivendole quali riferimento per la liquidazione omnicomprensiva del danno non patrimoniale.

La ricorrente deduce che non vi è alcuna tabella di tale carattere che sia stata formalmente approvata ed utilizzata dal Tribunale di Roma per la liquidazione omnicomprensiva del danno non patrimoniale.

Contesta, altresì, l’importo liquidato dalla sentenza impugnata, pari ad euro 48,752,00, contro euro 91.195,00 che avrebbe avuto a fronte dell’applicazione delle Tabelle milanesi.

Sempre secondo la ricorrente, la Corte di Appello ha fatto uso delle Tabelle romane senza fornire alcuna idonea motivazione, tanto più in ragione della diminuzione del risarcimento registrata a causa della inadeguata personalizzazione del danno, nonché della mancata valutazione della voce dinamico relazionale del danno.

Laddove, invece, con l’applicazione delle tabelle milanesi per la percentuale di danno biologico accertata e un’adeguata personalizzazione del danno, si sarebbe giunti ad una liquidazione di euro 90.680,00.

Lamenta, inoltre, che la Corte territoriale confondeva il danno biologico-psichiatrico, pur accertato e liquidato dal CTU, con il danno derivante dalle sofferenze psichiche, dal turbamento interiore e dinamico relazionale costituto dalla menomazione avuta alla sfera sessuale, quali sofferenze particolari.

Rappresenta, infine, che le Tabelle di Milano garantiscono uniformità nell’utilizzo dei criteri di calcolo evitando sperequazioni, ossia che il risarcimento, in casi simili, sia liquidato in modi differenti.

L’Osservatorio del Tribunale di Milano ha recentemente aggiornato le Tabelle, introducendo specifiche indicazioni delle poste di danno:  l’indicazione specifica del valore del danno biologico e del danno morale, nonché la specifica previsione del danno derivante dal mancato consenso informato in ambito medico.

Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato e riconoscono la centralità delle Tabelle milanesi nella liquidazione del danno non patrimoniale, anche da utilizzarsi come verifica della correttezza della valutazione.

La Suprema Corte ribadisce che non è corretta la decisione che non motiva adeguatamente la scelta di diversi criteri di liquidazione del risarcimento del danno, come le tabelle di Roma, che dia luogo, come nel caso esaminato, a una quantificazione sproporzionata rispetto a quella risultante dall’applicazione delle Tabelle milanesi  (17018/2018, 14402/2011).

La Corte d’Appello di Roma non ha applicato tali principi, pertanto, la sentenza viene cassata con rinvio in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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