Viene appellata la decisione del Giudice di Pace di Torre Annunziata (4119/2019) che rigettava la domanda inerente il risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale in quanto non sufficientemente provati i reali accadimenti dei fatti e le singole responsabilità (Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 8/1/2024 – Giudice Barbato).
Il fatto
L’autovettura Fiat Panda veniva tamponata dal veicolo Chrysler Cherokee, il quale, mentre stava per svoltare a sinistra, veniva a sua volta urtato da un Daihatsu Sirion. A causa dell’urto, la Panda riportava danni alla parte anteriore sinistra e danni meccanici, oltre a lesioni fisiche del conducente.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda per insufficiente prova del fatto storico. Il Proprietario della Panda propone gravame.
Il giudizio di Appello
Il Tribunale di Torre annunziata, in qualità di giudice di appello, è chiamato a decidere sulla errata interpretazione e valutazione del materiale istruttorio e, in punto di responsabilità, ad accertare la esclusiva responsabilità dell’evento in capo al conducente del veicolo Daihatsu.
Le censure sono parzialmente fondate.
Dall’esame delle deposizioni testimoniali, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, risulta chiaramente indicato che la Daihatsu urtava il fuoristrada Cherokee che veniva sospinto in avanti e invadeva la corsia opposta urtando con la parte anteriore la Fiat Panda.
Oltre a ciò, in primo grado risulta prodotto il modello CAI sottoscritto da tutti e tre i soggetti coinvolti nell’incidente e la CTU cinematica confermava che i danni della Panda erano coerenti con la dinamica del sinistro. Per quanto riguarda l’ammontare dei danni materiali della Fiat Panda il Consulente li quantificava in 9.147,04 euro, puntualizzando che il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro ammontava a 5.000 euro.
Anche le lesioni riportate dal conducente della Panda appaiono compatibili con il sinistro “Trauma contusivo del rachide cervicale con cervicalgia post-traumatica”.
Conseguentemente, il Giudice di Appello dà atto che il sinistro è imputabile al veicolo Daihatsu, tuttavia viene posto l’accento sulla circostanza che la Fiat Panda al momento dell’urto attivava l’apertura degli airbag, indicando inequivocabilmente che l’impatto si è verificato con particolare violenza. Al riguardo il CTU ha precisato “può essere plausibile che la velocità tenuta dal veicolo attoreo non fosse consona al tipo di strada”.
Per tale ragione, concludendo sulla responsabilità, alla Daihatsu viene accollato il 70% di responsabilità e alla Fiat Panda il 30%.
La riparazione antieconomica della Panda
Riguardo il ristoro dei danni materiali subiti dalla Fiat Panda, la cui riparazione è stata indicata come antieconomica (ed è questo il punto interessante della decisione a commento), il Giudice di appello osserva che ai fini dell’applicazione dell’art. 2058 c.c., la eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull’entità dei costi, ma è necessario valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti, o meno, una locupletazione (arricchimento) per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria. È infatti pacifico diritto del danneggiato decidere di procedere alla riparazione, anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato.
Nel caso in esame non vi sono elementi per affermare che la reintegrazione in forma specifica determini una locupletazione per il danneggiato. Pertanto, tenuto conto della responsabilità del danneggiato nella misura del 30%, viene corrisposto il residuo valore di riparazione stimato dal CTU (per complessivi 7.497,56 euro oltre iva), oltre ai giorni di invalidità temporanea.
Avv. Emanuela Foligno