La Suprema Corte ritorna sull’onere della prova e nesso causale in materia di aggravamento della patologia per colpa dei sanitari (Cass. Civ. sez. III, 22 settembre 2023, n. 27151).
La vicenda
La paziente conveniva in giudizio la Struttura sanitaria onde ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati, a suo dire, dalla imprudente e negligente condotta della fisioterapista incaricata nella fase di decorso postoperatorio di protesi all’anca.
Nello specifico, la fisioterapista, disattendeva le indicazioni chirurgiche e faceva deambulare la donna senza girello, ma con il solo ausilio di una semplice sedia. Tale pratica comportava movimenti scorretti a carico dell’anca oggetto di intervento e provocavano complicanze complicando il periodo di inabilità.
Il Tribunale accoglieva la domanda condannando la Struttura al risarcimento dei danni per oltre 42.000 euro. Successivamente la Corte di Appello, adita dalla Struttura, dimezzava il risarcimento risultando la responsabilità concorrente della stessa paziente nell’aggravamento della patologia. La decisione viene impugnata dalla paziente in Cassazione.
Il ricorso in Cassazione
La Suprema Corte preliminarmente rammenta che dall’introduzione della legge Gelli-Bianco, qualificante come extracontrattuale la responsabilità del Sanitario, “nell’ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest’ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale”.
Pacifico tale assetto, viene anche ribadito che nel caso in cui sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre è onere della controparte dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.
È onere del danneggiato provare il nesso di causalità
In altri termini vengono ripresi i principi affermati dalla nota decisione 18392/2017 secondo cui “ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione; l’onere per la struttura sanitaria di provare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari”.
I Giudici di secondo grado – correttamente – hanno dato peso al fatto che nella lettera delle dimissioni risultava precisamente indicato alla paziente “deambulazione con girello e il rialzo per il wc”, ma tali prescrizioni non venivano rispettate. Inoltre in appello veniva accertato che l’utilizzo di una comune sedia come base di appoggio per la deambulazione veniva posto in essere autonomamente dalla paziente, e non dalla fisioterapista.
Il ricorso viene respinto.
La sentenza a commento è allineata ai principi giurisprudenziali consolidati in tema di ripartizione dell’onere della prova e in tema di responsabilità concorrente nella causazione del danno (in questo caso di aggravamento del danno).
Avv. Emanuela Foligno