Il termine decadenziale per la presentazione della domanda di riliquidazione della pensione di anzianità (Cass. civ., sez. lav., 18 settembre 2023, n. 26730).
La vicenda
Il lavoratore, titolare di pensione ex Fondo elettrici, proponeva ricorso giurisdizionale nel 2020, in relazione alla domanda di riliquidazione della pensione, infruttuosamente richiesta in via amministrativa nel 2017.
La Corte d’appello di Milano accoglieva l’impugnazione del lavoratore e rigettava l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS ex art. 38 comma 1 lett. d) D.L. n. 98 del 2011.
Nello specifico i Giudici di appello accertavano il diritto del pensionato alla riliquidazione del trattamento pensionistico e condannava l’INPS alla corresponsione delle relative differenze limitatamente ai 10 anni antecedenti la della richiesta di liquidazione.
Inoltre, hanno ritenuto che il D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3 aveva dettato norme di armonizzazione delle pensioni retributive del Fondo elettrici, con l’ampliamento della base pensionabile e l’inserimento di voci che prima non erano soggette a contribuzione; con decorrenza dal 1 gennaio 1997, dunque, la normativa aveva previsto dei limiti superati i quali dette pensioni avrebbero comunque subito un abbattimento, individuato nel più favorevole dei seguenti due parametri: 80% della retribuzione pensionabile, oppure 80% della retribuzione pensionabile di cui alla L. 335 del 1995, art. 1, comma 12 che è anche quella massima prevista per gli iscritti al fondo elettrici.
Dunque, l’Inps secondo i Giudici di merito avrebbe errato nel liquidare la pensione sulla base delle sole voci soggette a contribuzione e non la retribuzione onnicomprensiva.
L’INPS ricorre in Cassazione e deduce che in contrasto con Cass. SS.UU. n. 15352/2015, Cass. n. 3580/2019 e Cass. n. 7756/2016, la sentenza impugnata ha ritenuto non soggetta ad alcun termine decadenziale la domanda di riliquidazione della pensione di anzianità già in godimento al momento dell’entrata in vigore della citata disposizione.
La censura è fondata
L’art. 38 DL 98/2011 ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo che “la decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito”, sia aggiungendo che “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla l. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
La Suprema Corte evidenzia che l’applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio, e non all’intera pretesa, attua un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell’integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale.
Viene dunque affermato che, “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”.
Avv. Emanuela Foligno