Vengono citati a giudizio il conducente-proprietario del veicolo responsabile del sinistro e la Compagnia garante per la RCA. Viene dedotta la responsabilità del conducente dell’auto che aveva violentamene tamponato il veicolo sul quale viaggiava il congiunto, provocandone il decesso.

Le parti attrici chiedevano il risarcimento dei danni da vittime riflesse e per perdita del rapporto parentale, oltre che per danni biologici subiti in proprio, e per essere a causa dell’evento luttuoso stati vittime di patologie conseguenti, appositamente certificate; ed ancora per danni esistenziali, ed anche per profili di tipo edonistico, e per danni patrimoniali derivanti dagli esborsi sostenuti.

La vicenda giudiziaria

Il Giudice di primo grado dichiarava la responsabilità del conducente del veicolo, ritenendo sussistente quella solidale del proprietario e della Assicurazione. Inoltre rigettava le residue richieste degli attori, concernenti i danni derivanti da patologie subite in conseguenza del decesso. Rigettava anche le richieste per i danni esistenziali e di tipo edonistico, ed anche quella per danni patrimoniali derivanti dagli esborsi sostenuti.

Nello specifico, il Giudice non riteneva sussistente il danno biologico iure proprio prospettato dagli attori sulla scorta delle risultanze e conclusioni della CTU.

Il ricorso in Appello

Gli attori interponevano appello, chiedendo la liquidazione del danno parentale attraverso le tabelle di Roma; l’applicazione degli interessi compensativi sul capitale annualmente rivalutato e con decorrenza dalla data del sinistro e sino alla sentenza; la liquidazione del danno biologico, esistenziale e patrimoniale.       

Sulla applicabilità delle tabelle romane, e non di quelle del Tribunale di Milano, la Corte evidenzia che il Tribunale di Milano ha predisposto tabelle aggiornate per il computo del danno parentale con il sistema “a punti”, quindi analoghe a quelle di Roma, e di più recente elaborazione. Pertanto in applicazione delle tabelle sul danno parentale del Tribunale di Milano, viene liquidata per ogni singolo genitore la somma di €296.120 cadauno, e per il fratello la somma di €140.275.

Sulle altre voci di danno da vittime riflesse subito direttamente dagli attori, viene sottolineato che il danno non patrimoniale deve essere considerato di natura unitaria ed onnicomprensiva. Di talché, non può, rispetto al riconoscimento dei danni biologici, procedersi al riconoscimento di ulteriori profili di danno, riferibili al danno esistenziale ed ai profili edonistici, dovendo tali poste di danno ritenersi assorbite nell’ambito della liquidazione onnicomprensiva attinente ai danni da vittime riflesse per perdita del rapporto parentale.

Il danno biologico

Per quanto riguarda il danno biologico, il primo Giudice non ha riconosciuto tale posta risarcitoria sulla scorta delle risultanze della CTU espletata nel processo di primo grado che non ha individuato postumi di patologie riconducibili all’evento luttuoso ed ai fini della configurabilità del danno biologico prospettato.

La seconda CTU svolta in appello ha accertato profili psicopatologici riconducibili al decesso del congiunto, sia nei confronti dei genitori, che del fratello. Per il padre, vista la percentuale di invalidità permanente pari al 30%, viene liquidato l’importo di €119.820, somma che congloba gli aspetti dinamico-relazionali e l’incremento per la sofferenza soggettiva; per la madre, vista la percentuale di invalidità permanente del 40%, viene liquidato l’importo di €208.191 somma che congloba gli aspetti dinamico-relazionali e l’incremento per la sofferenza soggettiva; per il fratello, l’importo di €322.027, comprensivo degli aspetti dinamico-relazionali e l’incremento per la sofferenza soggettiva (Corte Appello Bari, Sentenza n. 1708/2023 pubblicata il 16/11/2023).

Avv. Emanuela Foligno

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