La decisione a commento riguarda la responsabilità dell’Ente comunale ex artt. 2043 e 2051 c.c. (Tribunale Venezia, Sentenza n. 2056/2023 pubblicata il 15/11/2023).
Viene convenuto a giudizio il Comune di Venezia ed è chiamato a rispondere delle lesioni subite dal pedone per una caduta sui gradini resi insidiosi dalla patina di umidità.
La donna danneggiata ha chiesto l’importo risarcitorio di euro 17.058, allegando che in data 2/11/2016, alle ore 7.10, mentre era intenta a percorrere il Ponte di vetro di Calatrava, provenendo da Piazzale Roma con direzione Stazione Ferroviaria S. Lucia, all’improvviso, in fase di discesa, a causa dell’aderenza creatasi, per la patina di umidità presente sui gradini di vetro, perdeva l’equilibrio, cadendo a terra, riportando lesioni personali diagnosticate in “infrazione malleolo peroneale destro”, con applicazione di apparecchio gessato e prognosi di giorni 25.
Secondo la tesi attorea vi era assenza di segnalazioni di pericolo dell’insidia e la responsabilità sarebbe del Comune convenuto quale ente proprietario del manufatto ex art. 2051 c.c. Il Tribunale ritiene la domanda fondata.
Nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
Il Giudice passa al vaglio la struttura giuridica della responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c. con particolare accento sulla importanza dell’accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (Cass., S.U. n. 20943/2022, n. 37059/2022).
In tale ottica, l’onere probatorio del danneggiato si concretizza nella dimostrazione del danno e della sua derivazione causale dalla la cosa in custodia, senza che rilevino altri elementi, quali la natura insidiosa, la percepibilità e l’evitabilità che rientrano nelle previsioni dell’art. 2043 c.c.
Ponte di vetro: indiscutibile pericolosità
Ebbene, calando tali principi al caso concreto, è indiscutibile la pericolosità dello stato dei luoghi (gradini di vetro e assenza di presidi antiscivolamento, questi ultimi posizionati solo nel dicembre 2020).
Il Comune di Venezia, quale custode della res, doveva offrire la prova liberatoria, ovverosia la condotta colposa dell’attrice eccezionale e imprevedibile.
La dinamica del sinistro, confermata dalle dichiarazioni testimoniali, induce a ritenere che alcuna censura di eccezionalità può essere ascritta al comportamento della danneggiata che percorreva i gradini del ponte di vetro con normale andamento e prudenza.
Uno dei testi di parte convenuta ha riferito che, nel tempo, alcune lastre di vetro sono state sostituite in lastre in trachite, sostituzione che ha riguardato solo i pianerottoli e non i gradini, i quali sarebbero ancora oggi di vetro e con rugosità sufficiente secondo le norme UNI ISO tale da consentire la viabilità dei pedoni in sicurezza, rugosità che viene misurata con apposito macchinario acquistato nel 2019. Con particolare riferimento al gradino di vetro sul quale l’attrice è caduta, invece, viene riferito che non è mai stato sostituito e che presenterebbe la sufficiente rugosità per essere considerato antiscivolo.
Il Tribunale, tuttavia, rileva come il Comune non solo non abbia documentato l’indice di rugosità dei gradini del ponte di vetro, ma anche abbia riconosciuto la pericolosità degli stessi avendo posizionato strisce antisdrucciolo dal dicembre 2020.
Di qui il Tribunale dichiara la responsabilità del Comune sia ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia ai sensi dell’art. 2043 c.c.
La liquidazione del danno biologico
Infatti il CTU incaricato ha accertato che: “Appare quindi causalmente riconducibile alla lesività descritta uno stato temporaneo di malattia e convalescenza, conseguente alla evoluzione clinica ed al trattamento delle lesioni, concretamente dimensionabile in giorni 21 per danno biologico temporaneo parziale al 75%, giorni 15 per danno biologico temporaneo parziale al 50% e giorni 15 per danno biologico temporaneo parziale al 25%.”
Vengono pertanto liquidati, ai sensi degli artt. 138 e 139 del D. Lgs. n. 209/2005 €4.764,68 a titolo di danno biologico permanente, €1.479,60 a titolo di danno biologico temporaneo, €2.081,22 a titolo di danno morale, oltre €380,65 per spese mediche documentate, per complessivi €8.710,15.
Il Tribunale condanna il Comune anche al pagamento delle spese di lite, quelle di CTU e di CTP.
Avv. Emanuela Foligno





