Assegno divorzile in un’unica soluzione, cosiddetta una tantum.

Assegno divorzile corrisposto in un’unica soluzione una tantum, è previsto dall’art. 5, comma VIII, L. 898/1970 e consiste nella corresponsione, previo accordo tra gli ex coniugi, di un importo concordato tra gli stessi in un’unica soluzione.

L’assegno divorzile una tantum, così come l’assegno divorzile mensile, è una delle conseguenze patrimoniali più rilevanti dello scioglimento del matrimonio.

Quando l’importo concordato dai coniugi viene corrisposto integralmente e subito, siamo difronte al versamento una tantum  e il coniuge beneficiario non può più avanzare pretese economiche.

Il presupposto fondamentale per la corresponsione dell’assegno divorzile una tantum è l’accordo tra coniugi, in quanto il beneficiario rinunzia alla corresponsione mensile in luogo del versamento di un importo concordato che viene subito incamerato. Incassare tale importo, tuttavia, significa che il coniuge beneficiario non potrà più avanzare altre pretese economiche.

L’assegno divorzile una tantum è disciplinato dalla legge sul divorzio che prevede: “Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.”

Si tratta di una prestazione che presuppone, come detto, il preventivo accordo dei coniugi, la valutazione di equità del Tribunale e l’impossibilità per il coniuge beneficiario che lo ha accettato di avanzare in futuro ulteriori pretese di natura economica.

Il controllo di equità che viene svolto sull’importo una tantum è simile a quello che avviene in sede di separazione con la finalità di tutelare il coniuge più debole.

L’assegno divorzile una tantum non è una “somma simbolica”, ma deve tenere in considerazione le condizioni patrimoniali ed economiche dei coniugi e il sacrificio del coniuge che, per dedicarsi alla famiglia ha dovuto rinunciare a una sua carriera, oppure ha consentito al coniuge di risparmiare e/o di fare carriera.

In linea di massima, viene ritenuto equo l’assegno divorzile una tantum quando viene garantita al beneficiario una “rendita”, così come accade con l’assegno tradizionale versato mensilmente.

Il criterio per il calcolo dell’assegno divorzile una tantum è quello della capitalizzazione. La base di calcolo è l’importo dell’assegno mensile e, in base all’aspettativa di vita media del coniuge beneficiario, si fissa un termine finale, si sceglie un tasso di interesse convenzionale che tenga conto del costo del denaro e alla luce di tutti questi fattori si procede al calcolo dell’importo.

E’ importante sottolineare che l’assegno divorzile una tantum produce effetti sul diritto di successione in relazione alla pensione di reversibilità, sul diritto al TFR e sul termine prescrizionale per agire nei confronti del coniuge obbligato in caso di inadempimento.

Procediamo con ordine.

Il primo effetto del versamento una tantum è l’impossibilità per il coniuge beneficiario di avanzare in futuro ulteriori pretese di tipo economico nei confronti del coniuge obbligato. Detto in altri termini, a differenza quindi dell’assegno divorzile periodico, quello una tantum non può essere sottoposto a revisione.

Ed ancora, il coniuge beneficiario dell’una tantum non può chiedere la pensione di reversibilità del coniuge defunto. La pensione di reversibilità spetta solo al coniuge che percepisce l’assegno divorzile periodico.

Il coniuge beneficiario perde anche il diritto alla quota del TFR del defunto, che invece spetta se l’assegno divorzile è corrisposto in forma periodica. Tuttavia, la quota del TFR spetta solo quando a definire l’assegno di divorzio periodico è il giudice e non le parti con un accordo, come avviene per l’assegno di divorzio una tantum.

Un altro effetto dell’assegno una tantum è quello della prescrizione. Il coniuge beneficiario per far valere il suo diritto all’una tantum, in caso di mancata corresponsione, nel termine di 10 anni.

Ultimo aspetto da tenere in considerazione è che l’assegno divorzile una tantum non è voce di reddito, ai fini fiscali, per chi lo percepisce, ergo non deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi e non è soggetto a tassazione.

Da segnalare che, al di là della corresponsione della somma di denaro concordata, la corresponsione dell’assegno divorzile una tantum può consistere anche nel trasferimento immobiliare del diritto di usufrutto in favore della ex moglie e della nuda proprietà ai figli, ad esempio.

Avv. Emanuela Foligno

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