Decadenza dalla responsabilità genitoriale (Tribunale Bari sez. I, 25/07/2022, n.2975).
Decadenza dalla responsabilità genitoriale in questa interessante decisione di merito.
La donna presenta ricorso per la separazione deducendo che il rapporto coniugale era entrato in crisi, sin dai primi anni di matrimonio, per il comportamento aggressivo e violento del marito, dedito all’assunzione di sostanze stupefacenti e all’abuso di sostanze alcooliche nonché per il suo completo disinteresse all’assistenza morale e materiale verso la famiglia.
Secondo il racconto della donna, il marito aveva perpetrato nel corso del tempo violenze ed aggressioni fisiche nei suoi confronti, anche alla presenza dei figli minori, seguite da denunce alle Forze dell’Ordine.
In data 11.09.2020 l’uomo aveva aggredito e ferito la ricorrente ed il padre del suo nuovo compagno, deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate tanto che, a seguito di tale episodio, lo stesso era stato attinto dalla misura cautelare personale della custodia in carcere.
Tutto ciò premesso, chiedeva che, previa adozione dei provvedimenti presidenziali, fosse dichiarata la separazione personale con addebito al marito, dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale del marito, posto a carico dello stesso l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli minori pari a complessivi Euro 500,00 (Euro 250,00 ciascuno) e a Euro 250,00 in favore della moglie.
Rimasto contumace il marito, pur regolarmente avvisato, all’udienza presidenziale venivano pronunciati i provvedimenti provvisori e urgenti con cui il Tribunale:
a) autorizzava i coniugi a vivere separati, con l’obbligo di reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
b) disponeva che i figli minori della coppia restassero affidati in via esclusiva alla madre in considerazione dello stato detentivo del padre nonché del pregiudizio arrecato loro in conseguenza del grave episodio delittuoso del settembre 2020;
c) disponeva in favore della madre l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
d) disponeva che gli incontri padre- figlii decorressero a partire dalla cessazione dello stato detentivo del padre e per il tramite dei Servizi Sociali;
e) poneva a carico dell’uomo l’obbligo di versare un contributo mensile al mantenimento dei figli nella misura di Euro 400,00 complessivi (Euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Nelmerito, il Giudice osserva che ai sensi dell’art. 151 c.c., la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.
La prosecuzione della convivenza tra i coniugi risultava del tutto intollerabile, oltretutto considerando che il marito si sia completamente disinteressato del giudizio di separazione rimanendo contumace per tutto il suo corso, mostrando in tal modo di non avere alcun interesse alla ripresa della comunione matrimoniale.
Venendo alla domanda di addebito, viene rammentato che la rottura del legame coniugale può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione.
Affinchè la separazione possa essere addebitata ad uno dei coniugi, occorre che la violazione sia anteriore alla proposizione della domanda di separazione e sia in rapporto causale con la fine del rapporto.
Ebbene, la moglie assume che il coniuge avrebbe violato i doveri coniugali privandola totalmente di assistenza morale e materiale e violando il dovere di collaborazione nell’interesse della famiglia e della coabitazione.
Assume, inoltre, le condotte violente del marito, reiterate nel tempo, tra cui alcune di particolare gravità, tutte regolarmente denunziate, ma poi ritirate a seguito delle promesse di ravvedimento da parte dell’uomo.
Consolidato orientamento della giurisprudenza postula che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza e, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Nel caso in esame, il nesso di causalità tra i comportamenti aggressivi e violenti dell’uomo e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, è ampiamente provata dalle reiterate denunce sporte dalla ricorrente e dai ripetuti interventi dell’Arma dei Carabinieri per frenare la furia delle aggressioni dell’uomo nei confronti della moglie, nonché dalla conseguente applicazione della misura cautelare detentiva.
Al proposito, ha ribadito di recente la Corte di Cassazione che “la violenza domestica ai danni dell’altro coniuge e’, di per sé, causa giustificatrice della fine del rapporto coniugale e quindi dell’addebito della separazione” (v. Cass. n. 17892/2022).
Per quanto concerne la decadenza dalla potestà genitoriale del padre, pacifico che il principio generale recita che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”, qualora si accerti che l’affidamento ad uno dei genitori sia pregiudizievole e contrario all’interesse del minore, può essere disposto l’affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dall’art. 337-ter c.c., comma 1 (v. art. 337-quater c.c.).
Invece, nelle ipotesi in cui il genitore violi o trascuri i doveri inerenti l’esercizio della responsabilità genitoriale o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, il giudice può disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale secondo quanto sancito dall’art. 330 c.c..
Ebbene, i costanti comportamenti di violenza dell’uomo e di abuso di sostanze stupefacenti ed alcoliche, comprovano la sua totale incapacità ed inadeguatezza all’esercizio della responsabilità genitoriale.
Il Tribunale considera ampiamente provata la responsabilità dell’uomo per episodi di violenza assistita in danno dei figli minori e di rischio di esposizione degli stessi al pericoloso rapporto conflittuale dei genitori.
Il fatto che l’uomo si sia reso colpevole di gravissimi comportamenti nei confronti della moglie e di altra persona, non può certo rappresentare per i figli né un modello genitoriale né un soggetto in grado di impartire agli stessi educazione e regole comportamentali.
Conclusivamente, il Tribunale dichiara la separazione personale dei coniugi; accoglie la domanda di addebito formulata dalla donna; dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti dei figli minori; dispone l’affido esclusivo dei suddetti minori in favore della madre; conferma i provvedimenti dati con l’ordinanza presidenziale con riferimento al contributo al mantenimento dei figli minori.
Avv. Emanuela Foligno
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