Status di portatore di handicap in situazione di gravità (Cassazione civile, sez. VI, 20/09/2022, n.27494).

Status di portatore di handicap in situazione di gravità e relativi requisiti sanitari.

Il Tribunale di Catania, in sede di opposizione ad ATP, recepita la CTU, ha negato il possesso del requisito sanitario ai fini della fruizione dell’indennità di frequenza nonché del riconoscimento dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità L. n. 104 del 1992, ex art. 3, comma 3.

La cassazione della sentenza è domandata dal genitore della minore interessata, sulla base di un motivo unico.

Parte ricorrente lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; sostiene che il giudice avrebbe rigettato la sua domanda volta al riconoscimento dello status di portatore di handicap, omettendo di esaminare non solo la documentazione medica allegata in giudizio, ma anche i rilievi e le critiche mosse alla relazione medica del CTU incaricato.

La doglianza è inammissibile.

In sostanza, la censura deduce non già l’omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, non un fatto principale o primario, né un fatto secondario, bensì contesta l’omessa e/o carente valutazione delle osservazioni critiche mosse alla CTU.

La sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo quale vizio motivazionale non è più censurabile in sede di legittimità.

Il legislatore ha inteso escludere ogni rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, confinandone il controllo sub specie nullitatis, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Al di fuori delle predette ipotesi,  il vizio di motivazione può essere dedotto unicamente per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr., ex plurimis, Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 2727 del 2019).

Per tali ragioni, il ricorso viene dichiarato inammissibile con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

Responsabilità medica e risarcimento del danno in sede penale

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