Liquidazione unitaria del danno biologico e di tutte le componenti del danno non patrimoniale (Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2022, n. 27380).

La liquidazione unitaria del danno biologico e la valutazione complessiva delle componenti del danno non patrimoniale.

“Al fine della liquidazione unitaria del danno biologico, il danno da invalidità permanente e quello da invalidità temporanea, ovvero l’inabilità temporanea totale o parziale, devono essere oggetto di autonoma valutazione. La liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, invece, dev’essere effettuata tenendo conto delle sofferenze morali soggettive, patite dalla vittima del sinistro.”

La Suprema Corte affronta il tema dei criteri di liquidazione e quantificazione del danno biologico e precisamente chiarisce se le conseguenze anatomo-fisiologiche della lesione alla salute debbano essere tenute in considerazione, nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente o della personalizzazione del risarcimento.

La vicenda deriva dall’investimento di un pedone che successivamente agiva in giudizio nei confronti del veicolo responsabile del sinistro. Nelle more del giudizio il danneggiato decede e il procedimento viene riassunto dagli eredi.

Il primo Giudice rigettava la domanda per carenza di prova in punto di responsabilità e la Corte d’appello riformava la sentenza di primo grado, accogliendo parzialmente le richieste risarcitorie degli attori, ma liquidandole sulla scorta di una valutazione parziale del danno biologico, svolta in primo grado dal CTU.

La vicenda approda in Cassazione.

Gli Ermellini partono dal presupposto che la nozione unitaria di danno non patrimoniale, elaborata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la celeberrima sentenza n. 26972/2008, al fine di evitare le duplicazioni risarcitorie, si è nel tempo evoluta e pur mantenendo la finalità iniziale, ha recuperato le varie componenti del danno non patrimoniale, con le loro autonome caratteristiche e con i loro autonomi criteri risarcitori, pur con i noti “tentennamenti” in tema di danno morale.

La Corte richiama il principio di diritto secondo cui “il danno biologico è la lesione dell’integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni psico-fisiche, temporanee o permanenti e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti dinamico-relazionali. Esso viene accertato mediante criteri medico-legali e valutato in punti percentuali di invalidità permanente, il cui valore monetario cresce proporzionalmente al crescere della percentuale d’invalidità.”

Al fine della liquidazione unitaria del danno biologico, il danno da invalidità permanente e quello da invalidità temporanea, ovvero l’inabilità temporanea totale o parziale, devono essere oggetto di autonoma valutazione. La liquidazione complessiva del danno non patrimoniale, invece, dev’essere effettuata tenendo conto delle sofferenze morali soggettive, patite dalla vittima del sinistro.

Secondo la Corte, la nozione unitaria di danno biologico comprende sia le alterazioni nella fisiologia della vittima del sinistro, sia le conseguenze che queste ultime hanno, nel compimento di atti ella vita quotidiana.

Pertanto, le conseguenze di una lesione particolarmente grave o complessa devono essere valutate unitariamente e confluire nella quantificazione della percentuale di invalidità permanente, che si fonda tanto sull’apprezzamento medico degli esiti fisici permanenti, quanto sulle conseguenti limitazioni nella vita della persona.

Di talchè la componente dinamico-relazionale del danno biologico deve essere valutata autonomamente, dal punto di vista medico-legale ed essere inglobata all’interno del danno biologico e non può essere appiattita all’interno della liquidazione del danno morale, inteso come dolore e sofferenza psicologica scaturenti dalla lesione subita.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Apertura dello sportello posteriore e lesioni al pedone

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui