Il 13/1/2011 un autocarro percorrendo l’autostrada A/1 Milano-Napoli in direzione Sud ha provocato un sinistro stradale perdendo il controllo del mezzo, andando così ad urtare contro il muro di ripa (lato dx) nonché contro il guard rail, proseguendo la sua corsa per ulteriori 145 metri dal punto di primo impatto sino ad arrestarsi nella vicina corsia di emergenza. L’incidente causava uno sversamento di carburante in autostrada oltre a una serie di danni a diverse strutture autostradali (guard rail, new jersey, muretto di ripa etc.). Per le relative opere di bonifica della sede stradale, nonché per la riparazione dei danni arrecati alle strutture Autostrade per l’Italia Spa aveva investito la somma di 118.040,84 euro,
La vicenda giudiziaria
Autostrade per l’Italia Spa, quindi, conveniva dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata UnipolSai Assicurazioni Spa, in qualità di impresa designata per la Regione Toscana-Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e il proprietario dell’autocarro, al fine di sentirli condannare, in solido, al pagamento in suo favore della somma di 118.040,84 euro, come emergeva dal riepilogo/preventivo di spesa prodotto unitamente alle relative fatture in esso richiamate, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in occasione del sinistro.
Secondo la tesi di Autostrade per l’Italia, il sinistro si verificava poiché il conducente del predetto autocarro (sprovvisto di copertura assicurativa) perdeva il controllo del mezzo.
La UnipolSai eccepiva la improponibilità della domanda e la non operatività della normativa sul F.G.V.S., il proprietario dell’autocarro eccepiva la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti per decorso del termine biennale e, nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti di causa deducendo la sussistenza di una ipotesi di caso fortuito.
Con sentenza n. 1013/2017 il Tribunale di Torre Annunziata accertava la responsabilità dell’autocarro nella determinazione dei danni occorsi per il sinistro e rigettava ogni altra domanda. Successivamente, la Corte d’Appello di Napoli (sent. 985/2021), in totale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di Autostrade per l’Italia nei confronti del proprietario dell’autocarro, nonché di UnipolSai, condannando la società Autostrade al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La vicenda approda in Cassazione.
Società Autostrade contesta omesso esame della condotta complessiva del conducente dell’autocarro. Tale valutazione complessiva avrebbe consentito di affermare la piena responsabilità del conducente nella determinazione dei danni, stante la indubbia mancanza della diligenza, perizia e prudenza normalmente necessarie nella guida del veicolo, nel rispetto delle norme che regolano la circolazione.
Con una seconda censura, evidenzia che il ragionamento presuntivo ex artt. 2727 e 2729 c.c. adottato dalla Corte territoriale per la ricostruzione inferenziale del sinistro e la conseguente imputazione degli addebiti/esoneri di responsabilità apparirebbe illogico e non condivisibile, per l’evidente contrasto logico tra le conclusioni raggiunte e tutti gli elementi di prova acquisiti al processo, che in base alla comune esperienza avrebbero condotto ad esiti diametralmente opposti.
A detta della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe commesso un evidente errore di sussunzione in via inferenziale del fatto e, in particolare, della sussistenza del caso fortuito, stante l’evidente difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi utilizzati in via presuntiva ma, soprattutto, il difetto del fondamentale rapporto di logica dipendenza tra gli elementi istruttori emersi e le sue conclusioni. La sentenza impugnata sarebbe censurabile perché non si è fatto buon governo della presunzione di responsabilità posta a carico del conducente del mezzo, non essendo stata fornita una valida prova liberatoria che giustifichi la determinazione dell’accadimento così dannoso.
Le 2 censure sono infondate e inammissibili in quanto sollecitano alla S.C. una rivalutazione della ricostruzione del fatto (Cassazione Civile, sez. III, 01/03/2024, n.5598).
Confermato, quindi, l’esonero di responsabilità del conducente dell’autocarro.
Avv. Emanuela Foligno






