Chiazza di gasolio sull’asfalto, nessun risarcimento per il motociclista

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chiazza di gasolio

Respinto il ricorso del conducente di uno scooter che chiedeva il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di una caduta dovuta alla presenza di una chiazza di gasolio sull’asfalto

A causa della presenza di una copiosa chiazza di gasolio sull’asfalto, le ruote del suo scooter avevano perso aderenza, facendolo cadere a terra. L’uomo era stato soccorso da un giardiniere intento alla manutenzione della rotatoria che aveva assistito all’incidente ed aveva richiesto l’intervento di un’autoambulanza; anche il conducente di un automezzo che precedeva il motociclo, si era arrestato e aveva prestato soccorso.

Il motociclista aveva quindi citato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace la compagnia di assicurazioni designata per la gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a causa del sinistro.

La convenuta si era costituita contestando la domanda attorea sia nell’an, sia nel quantum; con riferimento all’an debeatur, in particolare, aveva rilevato la mancanza della prova in relazione ai seguenti profili: a) che l’attore fosse rovinato al suolo per la presenza del liquido sulla carreggiata anziché per fatto proprio; b) che tale liquido fosse stato sversato da un veicolo non identificato; c) che, per il caso in cui tale liquido fosse effettivamente stato sversato da un veicolo, questo fosse soggetto ad assicurazione obbligatoria per la r.c.a..

In primo grado la domanda attorea era stata parzialmente accolta, con la condanna dell’Assicurazione al pagamento della somma di euro 3.721,98.

Sulla base della documentazione prodotta (verbale del sinistro stradale redatto dalla Polizia Locale e relazione di intervento redatta dal Vigili del Fuoco) e delle testimonianze assunte, il Giudice di pace aveva ritenuto che il sinistro fosse stato provocato da una chiazza di gasolio presente sul manto della strada e che sussistevano i presupposti per affermare la legittimazione passiva della compagnia convenuta nella dedotta qualifica, trattandosi di un liquido che non poteva che provenire da un precedente mezzo, rimasto ignoto, in transito sul medesimo tratto stradale, apparendo evento assai eccezionale e improbabile la dispersione di gasolio da parte di pedoni o di ciclisti e che non sussisteva una prova piena che detto carburante fosse fuoriuscito dal veicolo che precedeva il motociclo attoreo.

La pronuncia era stata ribaltata in appello con il rigetto della domanda proposta in primo grado e la condanna dell’attore alla restituzione di quanto percepito.

Da li il ricorso per cassazione del motociclista, il quale eccepiva, tra gli altri motivi, che il Giudice di secondo grado, pur escludendo che il gasolio potesse essere stato perso dal camioncino che precedeva lo scooter in occasione del sinistro, da un pedone o da un ciclista, aveva parimenti escluso la possibilità che il liquido potesse essere fuoriuscito da un mezzo transitato in precedenza e rimasto ignoto. A suo avviso era scontato che il gasolio fosse “stato perso da un veicolo transitato in precedenza rispetto al ricorrente e la cui identificazione era oggettivamente impossibile”. Deponevano in tal senso “la dinamica del sinistro, le testimonianze, í verbali dei vigili del fuoco e della polizia locale, le presunzioni ed il fatto notorio”.

La Suprema Corte, che si è pronunciata sul caso con l’ordinanza n. 8653/2020, ha optato per il rigetto delle argomentazioni del ricorrente non ritenendo sussistenti la irriducibile contraddittorietà e la illogicità manifesta emergenti immediatamente e direttamente dal testo della sentenza, come invece lamentato dal ricorrente.

La redazione giuridica

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