Il Tribunale di Varese ha ritenuto sussistente la violazione delle norme di sicurezza perché la scala data in dotazione ai lavoratori non era dotata di alcun sistema di ancoraggio. La Cassazione conferma (Cassazione Penale, sez. IV, dep. 16/04/2024, n.15621).

La vicenda

Il datore di lavoro è stato imputato perché aveva omesso di scegliere, per le operazioni di pulizia nella parte superiore della “fustellatrice”, un sistema di accesso in quota idoneo. In questo modo non ha impedito che uno dei dipendenti, utilizzando una scaletta a tre gradini non sufficiente a raggiungere la parte superiore del macchinario, salisse sulla struttura della fustellatrice per la pulizia e, nello scendere, appoggiato il piede sul primo gradino della scaletta, perdesse l’equilibrio per lo spostamento della stessa, precipitando da un’altezza di m.1,50 e subendo lesioni consistite in “frattura scomposta X,XI, XII costa dx – infrazione corticale IX costa dx, frattura composta VI costa sx”.

Il lavoratore aveva dichiarato che si trattava di un’operazione che aveva fatto anche in altre occasioni e che quella modalità di accesso al tetto del macchinario era utilizzata da coloro che ne facevano la manutenzione. La sommità della macchina era di 2 metri mentre il gradino più alto della scaletta era di cm 70. Il lavoratore aveva precisato che, per salire sulla sommità, bisognava prima mettere un piede su un appoggio presente sul macchinario.

Il ricorso in Cassazione

Il datore di lavoro si rivolge alla Suprema Corte. Sostiene che uno dei testi ha dichiarato che la sommità del macchinario sul lato anteriore dove opera il lavoratore è di cm.180. La violazione ritenuta sussistente nella sentenza riguarda gli obblighi del datore di lavoro per lavori in quota, intendendosi per tali ai sensi dell’art. 107 del medesimo decreto, le attività che espongono i lavoratori a rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile.

Oltre a ciò contesta l’assunto secondo il quale non sia configurabile alcun comportamento abnorme del lavoratore, il quale, oltretutto, aveva partecipato a specifici corsi di formazione aventi ad oggetto proprio il corretto utilizzo di scale portatili. La fustellatrice oggetto di infortunio era un macchinario certificato e conforme alla normativa, con dotazioni proprie (tra cui la scaletta con tre gradini) per l’utilizzo caratteristico del medesimo. Il lavoratore era formato sulle norme di sicurezza e informato sui rischi di utilizzo del macchinario e dotato di DPI nello svolgimento delle sue mansioni.

Il Giudice di merito, osserva preliminarmente la Corte, ha fatto corretta applicazione della regola cautelare desumibile dal combinato disposto degli artt. 111, comma 2 (Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego), e 113, comma 3 (Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso), D.Lgs. n. 81/2008 giacché la scala utilizzata dal lavoratore infortunato che era proprio quella in dotazione alla fustellatrice, presentava rischio di sbandamento, non avendo alcun tipo di ancoraggio.

Le censure non sono ammissibili

Le censure del datore di lavoro non sono allineate con l’argomento sviluppato nella sentenza, che non attiene all’utilizzo della fustellatrice, né ai dispositivi antinfortunistici a tale utilizzo funzionali, quanto piuttosto alla elaborazione di un idoneo sistema di accesso al macchinario per eseguire le operazioni di pulizia conforme alle norme di sicurezza.

Il Giudice di merito ha ritenuto provato che il lavoratore non avesse ricevuto indicazioni precise su come avrebbe dovuto operare, limitandosi ad allegare che l’operazione di pulizia avrebbe potuto essere svolta con il mero uso della scaletta in dotazione, senza salire sulla sommità del macchinario, ossia un argomento che conferma l’assenza di indicazioni precise in tal senso. A tale proposito il datore di lavoro allega che il lavoratore era stato formato all’uso corretto di scale portatili, aveva ricevuto informazioni sui rischi di utilizzo della fustellatrice, era dotato di DPI, ossia elementi di valutazione estranei all’omissione contestata.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di eliminare fonti di pericolo per i lavoratori

Ad ogni modo, la dotazione della scaletta treppiedi di cm 70, come accessorio fornito dalla casa costruttrice della fustellatrice, non esonerava il datore di lavoro dall’obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che avrebbero dovuto pulire la sommità del macchinario.

Riguardo la dotazione di accessori da parte della casa costruttrice dei macchinari la S.C. svolge una importante osservazione nel senso che “il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il DVR previsto dall’art. 28 D.Lgs. n.81/2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.”

Conclusivamente, è stata accertata correttamente la sussistenza dell’omissione contestata al datore di lavoro e correttamente il Giudice di merito ha escluso che la condotta del lavoratore potesse qualificarsi come abnorme.

Avv. Emanuela Foligno

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