Esclusa la copertura assicurativa per omessa dolosa denuncia di infortunio

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I Giudici del lavoro rigettano la richiesta di manleva del datore di lavoro contro l’assicurazione per l’avvenuto infortunio sul lavoro: le questioni analizzate riguardano la tardiva denuncia di infortunio, la prescrizione e il dolo. La Cassazione conferma le statuizioni di secondo grado (Cassazione Civile, sez. lav., 07/05/2024, n.12418).

Il caso

La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava la domanda di manleva svolta dal datore di lavoro nei confronti della compagnia di assicurazione Aviva Italia e avente ad oggetto la condanna subita in ragione dell’accoglimento dell’azione di regresso ex artt.10 e 11 D.P.R. n.1124/65 svolta dall’INAIL nei suoi confronti quale responsabile di un infortunio mortale sul lavoro.

La Corte di Appello ha ritenuto che la copertura assicurativa (privata) fosse esclusa per “omessa dolosa denuncia di infortunio”. I giudici dichiaravano assorbita l’ulteriore domanda di manleva svolta dal datore nei confronti di Aviva Italia avente ad oggetto le somme già pagate a titolo di risarcimento agli eredi del defunto.

L’infortunio risale al 2003, mentre la relativa denuncia all’assicurazione era stata inoltrata ben 4 anni dopo, ovvero nel 2007, dopo il rinvio a giudizio per omicidio colposo e dopo che l’INAIL aveva inviato al datore di lavoro lettere di diffida preannunziando l’azione di regresso.

Il ricorso in Cassazione

La Corte di Cassazione viene investita della questione della decorrenza, o meno, del termine di denuncia dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

La censura viene giudicata inammissibile per difetto di autosufficienza. Infatti si limita genericamente ad affermare il passaggio in giudicato avvenuto nel 2010, senza riportare in modo specifico la data di tale giudicato a mezzo dell’attestazione di cancelleria.

Per altro verso, la censura viene considerata infondata poiché, anche ad ammettere il passaggio in giudicato successivo alla inoltrata denuncia del 2007, il termine di tre giorni per la denuncia non decorre da tale passaggio in giudicato.

L‘art.1913 c.c., ma soprattutto la clausola contenuta nella polizza assicurativa, fanno decorrere il termine della denuncia dalla conoscenza dell’infortunio. La ratio della previsione è quella di consentire all’assicuratore la tempestiva conoscenza del sinistro e del danno (Cass.3044/97), prima ancora che l’azione risarcitoria possa concretamente essere esercitata.

Difatti, la tempestiva denuncia aveva la funzione di consentire ad Aviva Assicurazioni di valutare il danno conseguente all’infortunio, la sua effettiva consistenza e risarcibilità e, in tal modo, di interagire con l’INAIL prima che l’ente intraprendesse l’azione giudiziaria.

In sintesi: il passaggio in giudicato della sentenza penale non può far decorrere il termine di denuncia.

Ciò detto, per quanto riguarda il lamentato accertamento della Corte di Appello circa la sussistenza del dolo da parte del datore di lavoro, esso è accertamento di fatto non sindacabile in Cassazione se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., i cui presupposti non sono argomentati con il motivo.

Conclusivamente, il ricorso viene respinto con condanna alle spese di lite verso Aviva Assicurazioni Italia.

Avv. Emanuela Foligno

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