Denuncia di infortunio sul lavoro presentata tardivamente: effetti giuridici

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denuncia di infortunio sul lavoro

La comunicazione inviata dal datore di lavoro all’Inail ai fini statistici non vale a determinare il venir meno dell’obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro nei termini di legge (Tribunale di Crotone, Sentenza n. 347/2021 del 15/04/2021 – RG n. 52/2020)

L’ASP di Crotone cita a giudizio la Commissione Territoriale del Lavoro di Crotone proponendo opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione emessa dalla Commissione del Lavoro il 6.12.2019 n. 158/2019 per il pagamento della somma di euro 2.604,85 per la denuncia di infortunio sul lavoro occorso alla dipendente in data 8.4.2019, presentata tardivamente in data 23.4.2019.

L’Asp sostiene la illegittimità dell’ordinanza di ingiunzione per omessa notifica della contestazione nonché per la mancanza dell’elemento soggettivo e per l’esimente della buona fede.

Sostiene di avere inoltrato la denuncia dell’infortunio in data 9.4.2019, ritrasmettendola in data 23.4.2019 sul presupposto che la prima non avesse prodotto effetti.

Si costituisce in giudizio la Commissione Territoriale sostenendo la regolare notificazione del verbale di contestazione dell’illecito e la legittimità della contestazione, oltre all’assenza di cause di giustificazione.

Il Tribunale ritiene il ricorso infondato.

Risulta, infatti, allegata la notificazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 14 L. 689/1981 avvenuta in data 18.6.2019, come emerge dall’avviso di ricevimento depositato in atti, neppure specificatamente contestata dalla parte resistente.

Ai sensi dell’art. 53, comma I DPR 1124/1965: “Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già’ trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio”.

Ne consegue che il datore di lavoro ha l’obbligo di denuncia dell’infortunio occorso all’assicurato nel termine previsto dalla norma, e in caso di violazione è soggetto al pagamento della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Ed ancora, ai sensi dell’art. 1 DPCM 22.7.2011: “A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica”. Ai sensi del successivo art. 2: “Le amministrazioni centrali provvedono alla completa informatizzazione delle comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 1, entro il 30 giugno 2013.2. Ferme restando le procedure informatizzate già attive alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, fino alla data d i cui al comma 1, le comunicazioni di cui all’articolo 1 possono essere effettuate tramite la posta elettronica certificata di cui all’articolo 65, comma 1, lettera c -bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, di seguito Codice dell’amministrazione digitale”. Infine ai sensi del successivo art. 3 ” A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all’articolo 5 -bis, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale.2.A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c -bis), del Codice dell’amministrazione digitale “. Ne consegue che, l’assolvimento dell’obbligo di denuncia previsto a fini assicurativi dall’art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 ex a rt. 53 DPR cit. deve essere assolto da parte delle imprese, a partire dal 1.7.2013 esclusivamente con la modalità di comunicazione telematica prevista da ogni singola amministrazione nel programma di informatizzazione ex art. 2 DPCM Cit..”

Inoltre, fra gli obblighi del datore di lavoro il D. Lgs. 81/2008, all’art. 18, lett. r) prevede l’obbligo di “comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché’ per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del TU delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124 .

In definitiva, trattandosi di comunicazioni diverse, è da ritenersi che la comunicazione ai fini statistici non determina il venir meno dell’obbligo di denuncia.

Le due comunicazioni in questione sono del tutto differenti anche nei diversi obblighi di forma previsti per l’una e per l’altra ipotesi.

Difatti, a differenza di quanto previsto per l’obbligo di comunicazione dell’infortunio ai fini statistici/informativi, l’art. 53 DPR 1124/1965 non prevede alcun obbligo di forma, ma è differente il modello telematico presente in atti .

Per tali ragioni l’opposizione merita di essere respinta in quanto risulta pacifico che in data 9.4.2019 veniva trasmessa solo la comunicazione di infortunio ex art. 18 D.Lgs. 81/2008, diversa dalla denuncia di infortunio trasmessa telematicamente solo in data 23.4.2019.

Del resto, la conoscenza che l’Inail abbia avuto aliunde dell’infortunio, con conseguente liquidazione della relativa prestazione, non esclude la violazione datoriale di omessa denuncia, ciò non essendo previsto quale scriminante.

Le spese di lite vengono poste a carico di parte opponente.

In conclusione, il Tribunale rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite liquidate in euro 1. 000,80, oltre accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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