Secondo il principio dell’equivalenza delle condizioni va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento (Tribunale di Oristano, Sez. Lavoro, Sentenza n. 37/2021 del 13/04/2021 – RG n. 764/2018)
Il lavoratore chiama a giudizio l’Inail affermando di essere affetto da malattia invalidante epicondilite-epitrocleite, di cui sostiene l’origine lavorativa, chiedendo la condanna dell’Istituto all’indennizzo del danno biologico, anche complessivo, dalla stessa derivato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Il lavoratore in particolare deduce che la malattia è determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, come analiticamente descritte nel ricorso introduttivo.
L’Istituto si costituisce in giudizio e chiede il rigetto della domanda per infondatezza, e deduce che il lavoratore non avrebbe diritto alla prestazione invocata in quanto la lamentata patologia non è di natura professionale .
La causa viene istruita mediante l’acquisizione delle produzioni documentali, prove testimoniali e CTU Medico-Legale.
All’esito della fase istruttoria la domanda azionata viene considerata fondata.
Nel caso di malattia professionale non tabellata è onere del lavoratore fornire la prova della sua origine professionale e il ricorrente ha assolto a tale onere.
Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento.
Dall’istruttoria risulta accertato il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte dal ricorrente e la patologia successivamente insorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla CTU espletata.
Le prove testimoniali hanno confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative svolte dal ricorrente dalle quali emerge l’idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata.
Nella CTU si legge: “Avendo accertato l’esistenza della patologia lamentata dal ricorrente (l’epicondilite e l’epitrocleite cronica calcifica bilaterale) e la natura professionale della stessa, si ritiene che il danno biologico da questa derivata possa essere quantificato (considerando entrambi gli arti ed entrambe le patologie) nella misura del 8% (otto percento). La decorrenza delle stesse corrisponde alla data d’inoltro della domanda di malattia professionale all’Inail per via amministrativa, e cioè a partire dal 22/10/2013 (epicondilite e epitrocleite bilaterale) e 24/10/2013 (morbo di Pavlov). In considerazione, poi, delle altre patologie sopportate dal lavoratore e riconosciute dall’Istituto (con GRADO COMPLESSIVO 19% – sentenza del 2016 – del 24/07/2009 n° 506606335 e pratica di infortunio del 08/01/2001 n° 406260362) è possibile indicare il danno biologico complessivo, includente il morbo di Pavlov e l’epicondilite e epitrocleite nella misura del 26% (ventisei percento)”.
Il Giudice condivide e fa proprie le conclusioni del CTU e le pone a base della decisione accogliendo la domanda del lavoratore.
Accertata, dunque, la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 13 Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l’indennizzo, mediante rendita, del danno biologico subito.
L’Inail viene condannato alla corresponsione in favore del lavoratore della rendita richiesta, unitamente ai ratei scaduti e agli interessi legali, decorrenti dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione dell’ultima domanda amministrativa.
Accollate in capo all’Inail le spese di lite del ricorrente, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, e le spese di CTU Medico-Legale.
Avv. Emanuela Foligno
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