Il lavoratore è affetto da esiti di emilaminectomia, con protrusioni discali multiple, restringimento del canale vertebrale ed associata radicolopatia degli arti (Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, Sentenza n. 159/2021 del 18 febbraio 2021)
Il lavoratore cita a giudizio l’Inail esponendo di avere svolto attività lavorativa che gli causava la malattia professionale di ernia discale e protrusioni discali lombo–sacrali.
Veniva svolta la procedura amministrativa presso l’Inail che si concludeva con il riconoscimento della natura professionale della malattia e di un danno biologico nella misura del 18%, poi aumentato al 20%.
Secondo il lavoratore, invece, il danno biologico sarebbe di misura maggiore pari al 24%.
La causa viene istruita con l’espletamento della C.T.U. Medico-Legale.
Dalla Consulenza emerge che “l’attore è affetto da esiti di emilaminectomia, con protrusioni discali multiple, restringimento del canale vertebrale ed associata radicolopatia degli arti inferiori, situazione patologica che, da settembre 2020, incide, in termini di danno biologico, nella misura del 22%, ovvero in misura maggiore rispetto quella riconosciuta in sede amministrativa (20%), tenuto conto delle Tabelle del Decreto n. 38 del 12 luglio 2000 e del D.M. 12.7.2000 (voce 193)”.
Il Tribunale dà atto che l’Istituto non ha allegato fatti e circostanze concludenti in senso diverso e, quindi, deve considerarsi accertata la percentuale nella misura del 22% a decorrere da settembre 2020, oltre interessi legali, dalla scadenza dei singoli ratei al saldo.
Viene anche considerato che le domande del lavoratore non sono state integralmente accolte con conseguente compensazione delle spese di giudizio nella misura di 1/3.
Le spese di CTU, invece, vengono poste a carico integrale dell’Inail.
In conclusione, il Tribunale di Frosinone, in qualità di Giudice del Lavoro, dichiara che al ricorrente è derivato dalla malattia professionale denunciata il 24.11.2010 un danno biologico pari al 22%, da settembre 2020.
Per l’effetto, condanna l’Inail a elevare alla misura del 22%, da settembre 2020, la percentuale della rendita già riconosciuta all’attore, oltre interessi legali, dalla scadenza del singoli ratei del credito al saldo.
L’Inail viene inoltre condannato a rifondere all’attore le spese di lite, liquidate – previa compensazione nei limiti di 1/3 – in euro 1.000,00, oltre accessori.
Spese di CTU integralmente a carico dell’Istituto.
Avv. Emanuela Foligno
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