Respinto il ricorso di un cittadino che poneva la questione dell’applicabilità del regime delle finestre di cui alla L. n. 247/2007 anche alla pensione anticipata di vecchiaia

“In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. “finestre ” previsto dall’art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella I. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”. E’ il principio di diritto ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 1931/2021.

I Giudici Ermellini si sono pronunciati sul ricorso di un cittadino contro la decisione della Corte di appello che, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva dichiarato il suo diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere dall’1/1/2009 e non già , come affermato dal Tribunale, dall’1/8/2008.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente poneva la questione dell’applicabilità anche alla pensione anticipata di vecchiaia del regime delle finestre di cui alla L. n. 247/2007.

Dal Palazzaccio hanno ritenuto infondato il motivo di doglianza.

La pensione anticipata in discorso – infatti – va considerata un normale trattamento di vecchiaia e costituisce la risultante di una semplice deroga all’applicazione di una norma generale concernente l’innalzamento della soglia dell’età pensionabile prima in vigore, nell’ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all’80%.

In base alla giurisprudenza di legittimità, peraltro, la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta “una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.

Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (…diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall’invalidità) previsti dalla legge 222/1984.

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, I n 247/2007 coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia possono accedere al pensionamento dal 10 gennaio dell’anno successivo e tale disposizione trova, pertanto, applicazione anche con riferimento alla pensione di vecchiaia anticipata in difetto , inoltre, di una specifica disposizione contenuta nella legge di esclusione di una tale categoria di pensioni di vecchiaia.

Il dettato normativo di cui alla legge 247/2007 è chiaro nel ricomprendere nel differimento della data di accesso al pensionamento tutte le pensioni di vecchiaia, ivi comprese quelle anticipate spettanti agli invalidi all’80%.

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