Accolto il ricorso di un’azienda contro la sentenza che riconosceva a un suo dipendente vittima di un infortunio il ristoro del danno differenziale dopo essere stato dichiarato inidoneo a proseguire l’attività lavorativa

Con l’ordinanza n. 557/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una Srl contro la decisione dei Giudici del merito che avevano accolto la domanda di un dipendente, indennizzato dall’Inail con la somma di Euro 17.500,00 previo accertamento giudiziale di invalidità al 15% a seguito di infortunio sul lavoro, che aveva agito in giudizio al fine di vedersi riconoscere dalla datrice il risarcimento del danno differenziale, a tal fine deducendo di essere stato dichiarato inidoneo, a seguito di prolungata malattia, a proseguire l’attività lavorativa sin lì svolta e di essere stato licenziato per superamento del periodo di comporto.

In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, determinando in complessivi Euro 78.934,00 la liquidazione del danno biologico patito dall’attore. in ragione della lesione alla salute (quantificata dal CTU nella misura del 22%), precisando che da detto importo avrebbe dovuto essere detratto l’indennizzo già erogato dall’INAIL e che la parte residua avrebbe dovuto essere devalutata sino alla data dell’infortunio per poi essere annualmente rivalutata ex art. 151 disp. att. c.p.c., oltre ulteriori accessori.

La Corte di appello aveva rigettato il gravame proposto dalla società, considerando corretta la rilevata responsabilità dell’infortunio a suo carico e ritenendo conforme ai principi di legittimità, affermatisi in materia, sia la individuazione, da parte del primo giudice, della nozione di danno differenziale e del suo ambito applicativo, sia la sua determinazione.

Nel rivogersi alla Suprema Corte di Cassazione la ditta eccepiva, tra gli altri motivi, che la sentenza impugnata avesse omesso di pronunciarsi sulla censura specifica di appello con la era stato rilevato che il giudice di primo grado aveva riconosciuto al lavoratore una tutela maggiore di quella richiesta.

Deduceva, inoltre, l’erronea applicazione dell’istituto del danno differenziale, che secondo la tesi della società, poteva coprire solo i pregiudizi non indennizzabili dall’INAIL e non già quelli indennizzabili ma materialmente non erogati in quanto il lavoratore aveva accettato una determinata percentuale di invalidità permanente nel proprio rapporto con l’Istituto

I Giudici Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 557/2021 hanno ritenuto di aderire a tali argomentazioni.

Dalla lettura dell’atto di appello, risultava infatti che la società avesse formulato anche censure su un dedotto vizio di ultra-petizione, in cui sarebbe incorso il Tribunale, per avere riconosciuto al lavoratore una invalidità del 22%, mai richiesta, così ammettendo titoli risarcitori di importi che non costituivano oggetto della originaria pretesa, fondata su una dedotta invalidità del 15%.

Tale doglianza, pacificamente, non era stata esaminata dai giudici di seconde cure e ciò comportava, pertanto, l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui aveva ritenuto di non esaminare la censura formulata in appello, che costituiva, invece, oggetto del gravame.

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