Il riconoscimento dell’indennizzo per infortunio in itinere presuppone una denuncia del lavoratore al proprio datore di lavoro o all’Inail essendosi l’evento verificatosi all’esterno dell’azienda (Tribunale di Roma, I sezione lavoro, sentenza n. 7744 del 19 novembre 2020)
Con ricorso del 29 novembre 2017 la ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze della resistente da febbraio 2008, inizialmente con contratto a progetto fino a dicembre 2008, poi con contratto a tempo determinato, dal 18.12.2008, al 31.12.2008, trasformato a tempo indeterminato da gennaio 2011.
La lavoratrice eccepisce inoltre:
- di essere stata inizialmente inquadrata nel livello A4, profilo professionale operatore, fino a tutto il 2012, e nel livello B1 da gennaio 2013.
- di aver svolto dapprima mansioni superiori e di essere stata poi demansionata dal 2012, subendo una progressiva sottrazione di compiti, che le ha portato una grave sindrome ansioso depressiva e danni professionali, esistenziali, biologici, morali.
- di aver subito un infortunio in itinere il 5.1.2009, che il datore di lavoro ha omesso di denunciare e a seguito del quale non ha ricevuto alcun indennizzo, avendo il datore di lavoro omesso di stipulare in capo alla ricorrente la Polizza assicurativa prevista dal CCNL.
Chiede, quindi, al Tribunale di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con conseguente diritto alle differenze retributive, e di condannare il datore di lavoro ai versamenti contributivi e al risarcimento del danno da mancata copertura assicurativa da parametrare al grado di invalidità permanente residuato all’infortunio e pari al 30%.
Chiede, inoltre, di accertare che l’infortunio del 2009 sia infortunio in itinere.
Il Tribunale, sulla richiesta di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti sin dall’1.2.2008, e di riconoscimento delle conseguenti differenze retributive, afferma l’intervenuta prescrizione del relativo diritto, e delle pretese economiche da esso derivanti, essendo decorsi oltre cinque anni dalla scadenza del suddetto contratto alla notifica del ricorso.
Sulla richiesta di riconoscimento del superiore inquadramento, il Tribunale innanzitutto rammenta che non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Ne consegue che il lavoratore non deve semplicemente allegare i compiti svolti e le relative disposizioni contrattuali, ma provare la gradazione e l’intensità dell’attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, “di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale”.
Ebbene, la lavoratrice non ha fornito adeguata contezza delle ragioni e del perché le attività svolte sarebbero riconducibili alla declaratoria dei superiori inquadramenti rivendicati, essendosi limitata a trascrivere le declaratorie contrattuali dei diversi livelli, quello posseduto e quelli rivendicati, senza allegare nulla sui tratti distintivi tra i suddetti livelli di inquadramento.
In altre parole, il lavoratore che agisce per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare, e poi di provare, gli elementi posti a base della domanda.
Nello specifico è tenuto a indicare con precisione quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, raffrontandoli espressamente e con precisione con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
Oltre a ciò, l’istruttoria svolta ha confermato che le mansioni svolte nel tempo dalla donna fossero prive di autonomia decisionale, ed invece di carattere esclusivamente amministrativo e di segreteria.
Ne consegue la piena rispondenza dell’inquadramento della ricorrente alle suddette mansioni, così come riferite dai testi.
La domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, ed alle conseguenti differenze retributive, pertanto viene rigettata.
Riguardo il progressivo demansionamento a decorrere dal 2012, lamentato, il Tribunale osserva che la doglianza appare in contrasto con il preteso svolgimento di mansioni superiori, che viene reclamato almeno fino al 2013.
Ad ogni modo, sul punto, sono state allegate circostanze generiche che non consentono di ritenere integrato alcun demansionamento.
Riguardo l’infortunio lamentato e la mancata stipulazione della Polizza assicurativa per i dipendenti il Tribunale rileva che il riconoscimento della relativa indennità presuppone una denuncia del lavoratore che la ricorrente non ha provato di avere inoltrato al datore di lavoro, né all’Inail.
E ciò a maggior ragione trattandosi di un infortunio in itinere, quindi non verificatosi nei locali aziendali, di cui quindi il datore non poteva avere conoscenza diretta, ma solo quella conseguente alla denuncia della lavoratrice.
Il Giudice del lavoro, per tali ragioni, rigetta integralmente il ricorso della donna con condanna alle spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno
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