Il paziente ritiene in colpa i Sanitari a causa di un iter ospedaliero di 19 mesi durante i quali contraeva una spondilodiscite cronica L2 -L3 di natura tubercolare (Tribunale di Catania, sentenza n. 3816 del 18 novembre 2020)

Il paziente cita l’azienda ospedaliera deducendo di essere stato ricoverato presso la struttura di Acireale con diagnosi di “calcinosi renale dx e renale sx “, e riferendo di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico di stenting uretrale dx e meatotomia dx e dimesso il 7.10.2010.

Deduce inoltre di essere stato sottoposto ad ulteriore intervento di meatotomia ureterale dx, con estrazione di frammenti d calcolo e posa a dimora in data 6 .11.2010 e poi dimesso in data 10.11.2010 e di essere stato nuovamente ricoverato il 21.10.2010 a causa di febbre urosettica e poi dimesso il 24.11.2010.

Di essere stato ricoverato il 21.12.2010 presso l’UO di neurochirurgia per lombalgia e sospetta spondilodiscite L2 -L3 e poi dimesso il 30.1 2.2010 con prescrizione di terapia antibiotica e poi, in data 2 9.1.2011, nuovamente ricoverato presso l ‘UO di malattie infettive del PO per il peggioramento del quadro clinico e poi dimesso il 14.2. 2011 con diagnosi di ” spondilodiscite verosimilmente tubercolare con positività del Tine test e con terapia antibiotica ed antinfiammatoria “.

Di essere stato poi ricoverato presso il medesimo reparto anche in altri periodi e sino al maggio 2012.

L’uomo eccepisce la condotta colposa dei Sanitari e dell’Ospedale di Acireale che aveva comportato un iter durato diciannove mesi durante i quali aveva anche contratto una spondilodiscite cronica L2 -L3 di natura tubercolare; deducendo di aver patito un danno alla salute con postumi invalidanti pari al 20% ed a 40 gg di I ta, 60 gg di Itp al 50%.

L’ASP di Catania, non si costituisce in giudizio e viene dichiarata contumace.

La causa viene istruita attraverso CTU Medico-legale e produzione documentale e all’esito della fase istruttoria il Tribunale considera la domanda infondata.

Ciò premesso, nel caso che occupa, l’ASP convenuta risponde secondo i criteri propri della responsabilità contrattuale, con applicazione del relativo regime probatorio, ovverosia: l’ attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo , non è stato eziologicamente rilevante.

Il CTU ha concluso: “… Dall’esame della documentazione medica presente in atti e dall’esame clinico – obiettivo rilevato in sede di visita medicolegale si evince che il paziente di anni 57, in data 01/10/2010 si recava al P.S. per l’insorgenza di una colica renale destra (anamnesticamente risulta affetto da litiasi renale) e dopo essere stato sottoposto ad esami di laboratorio, ad una ecografia dell’addome e dell’apparato urinario che metteva in evidenza la presenza di tre formazioni iperecogene come da litiasi al rene destro ed a terapia medica, veniva inviato presso il P.O. di Acireale per essere sottoposto a consulenza urologica. In data 06/10/2010 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di stenting ureterale destro, meatotomia ureterale destra e pigtail a dimora. Considerata la presenza di calcoli radiotrasparenti veniva consigliata terapia litica. Durante tutto il periodo del ricovero si manteneva afebbrile. Veniva dimesso in data 07/10/2010 con terapia antibiotica; in data 04/11/2010 eseguiva una diretta renale che non evidenziava la presenza di immagini radiopache riferibili a calcoli ma, in data 06/11/2010 si riteneva necessario procedere ad un nuovo ricovero, sempre presso l’ U.O.C. di Urologia, a causa di un riacutizzarsi improvviso della sintomatologia dolorosa al rene destro insorta la sera precedente, veniva sospesa la cardioaspirina (sostituita con fluxum 4250 U.I.: farmaco antitrombotico) ed instaurata terapia antibiotica con glazidim mattina e sera (a partire dal 07/11/2010). Gli esami ematochimici evidenziavano un incremento della creatinina (1.70), indice di sofferenza renale. La diretta renale eseguita in data 09/11/2010 metteva in evidenza la presenza di stent ureterale a destra e la presenza di un corpo estraneo spiraliforme di 7 mm. a sede pelvica in paramediana destra. Pertanto, in pari data, veniva eseguito intervento chirurgico di meatotomia ureterale destra e litotrissia ureterale omolaterale con estrazione di frammenti di un calcolo giallastro racinoso situato a pochi centimetri dall’introduzione dell’ureteroscopio. Durante tutto il periodo del ricovero si manteneva afebbrile. Veniva dimesso in data 10/11/2010 con terapia antibiotica di supporto (levoxacin). In data 21/11/20 10, veniva nuovamente ricoverato presso lo stesso reparto con diagnosi di febbre urosettica in soggetto sottoposto a recente ureterolitotrissia per via ureterorenoscopica e ad ESWL destra.Con la terapia instaurata già in data 22/11/2010 la temperatura corporea scendeva a 36.4°C ed a 36°C nei giorni successivi. Pertanto, in data 24/11/2010 veniva dimesso con diagnosi di urosepsi in soggetto portatore di catetere ureterale per recente calcolosi ureterale destra trattata previa meatotomia ureterale destra con ureterorenoscopia e successiva ESWL dopo push up dei frammenti di concrezione litiasica residua e prescrizione di terapia antibiotica con ciproxin. In data 08/12/2010 veniva rimosso il pig tail destro in seguito al quale viene riferita l’espulsione di una concrezione litiasica. Dopo pochi giorni (11/12/2010) necessitava di nuovo ricovero, sempre in urologia, per nuovo episodio di colica renale destra. In pari data veniva eseguita un’ecografia renale che metteva in evidenza la presenza di spots diffusi da riferir e a micro litiasi a destra. Viene praticata terapia con soluzione fisiologica ed antidolorifici e, in data 12/12/2010, dal diario clinico si evince che si verificava l’espulsione spontanea di concrezione litisiaca e comparsa di dolore lombare che persiste anche nei giorni successivi. Pertanto, in data 14/12/2010 veniva eseguita visita fisiatrica che metteva in evidenza blocco funzionale antalgico del rachide lombare, assenza di spinalgie pressorie lombari, Lasegue + –bilateralmente e difficoltà a  mantenere la stazione eretta per esacerbazione della lombalgia. Veniva, quindi, eseguito esame rx lombo -sacrale che metteva in evidenza diffusi segni di spondilartrosi con slabbrature ed acuminature osteofitosiche dei corpi vertebrali ed un esame T.C,. che mostra solo una protrusione discale fra L5 -S1. Espletati gli accertamenti necessari in data 21/12/2010 veniva dimesso con diagnosi di: litiasi ureterale destra, espulsione spontanea della litiasi ureterale, rachialgia lombo – sacrale da discopatia L3 -L4. Veniva prescritta terapia medica con celebrex da aggiungere alla terapia che già eseguiva per la prevenzione della litiasi uratica. In pari data si ricoverava presso l’U.O. di Neurochirurgia di Catania con diagnosi di lombagia, sospetta spondilodiscite L2 -L3. Veniva eseguita una R.M. lombo sacrale che metteva in evidenza una probabile iniziale spondilodiscite a livello L2 -L3 con disco ridotto in altezza e lievemente ed inizialmente erniato a sede mediana e paramediana sinistra … dimesso il 30/12/2010 con diagnosi di lombalgia da spondilodiscite L2 -L3 e R.M.N. di controllo a distanza di un mese. Pertanto, in data 29/01/2011, al fine di eseguire la prescritta R.M.N., si ricoverava presso l’U.O. di Malattie Infettive L’esame deponeva per un peggioramento del quadro clinico con aumento della componente ascessuale epidurale ora estesa dalla limitante superiore di L1 allo spazio intersomatico L2 -L3… ed iniziale propagazione laterale sinistra al forame di coniugazione L2 -L3. Veniva eseguito nuovo tine -test che stavolta dava esito positivo: +++. In regime di ricovero, in data 10/02/2011, dal diario clinico risulta l’emissione di un calcolo renale durante la minzione. In data 14/02/2011 veniva dimesso con diagnosi di spondilodiscite L1 -L2 ed L2 -L3 verosimilmente tubercolare. Veniva prescritta terapia medica e R .M.N. a quattro mesi. Dal 03/06/2011 al 07/06/2011 veniva nuovamente ricoverato presso lo stesso reparto per il monitoraggio della spondilodiscite. La R.M.N. lombo -sacrale eseguita in data 07/06/2011 metteva in evidenza un netto miglioramento del quadro con riassorbimento della componente ascessuale epidurale all’altezza di L1, L2 ed L3. Nuovo ricovero dal 05/09/2011 al 07/09/2011 dove la R.M.N. dorsale e lombo -sacrale eseguita il 06/09/2011 metteva in evidenza un quadro clinico sovrapponibile a quello de l mese di giugno. Nuovi ricoveri per monitoraggio della spondilodiscite dal 04/02/2012 al 07/02/2012 e dal 23/05/2012 al 25/05/2012 dove gli esami strumentali eseguiti mostravano un ulteriore progressivo miglioramento.”

Senz’altro, afferma il CTU, il paziente è soggetto con predisposizione alla formazione di calcoli renali e che ha necessito di più interventi al fine di risolvere la problematica renale.

Tutti i ricoveri presso l’Urologia del P.O. di Acireale si sono resi, dunque, necessari per i continui episodi di colica renale a cui il paziente è andato incontro che non evidenziano alcuna malpractice medica in quanto tutti gli interventi sono stati eseguiti lege artis e anche l’episodio di infezione, prevedibile ma non prevenibile, è stato trattato con la dovuta perizia tanto è vero che nel giro di appena 24 ore si è avuta la normalizzazione della temperatura corporea.

Riguardo la spondilodiscite tubercolare, il CTU non ritiene che possa essere messa in rapporto di causalità con gli interventi urologici eseguiti in quanto è determinata dalla propagazione del bacillo tubercolare per via ematogena da un focolaio primario di infezione pleuropolmonare o linfoghiandolare che nulla ha a che vedere con una calcolosi renale.

Né, in letteratura, sono stati evidenziati casi di diffusione del bacillo tubercolare a partenza dall’apparto urinario.

Per tali ragioni, nessun motivo di censura può essere ascritto ai sanitari del P.O. di Acireale e, comunque, l’insorgenza della spondilodiscite tubercolare L2 -L3 a sinistra è un evento imprevisto ed imprevedibile che, per la teoria del più probabile che non, non ha nessuna correlazione con gli interventi necessari cui è stato sottoposto il danneggiato in considerazione della predisposizione a produrre calcoli renali.

In definitiva, secondo il criterio del più probabile che non, l’insorgenza della spondilodiscite tubercolare L2 -L3 a sinistra non ha nessuna correlazione causale con gli interventi chirurgici eseguiti”.

In conclusione, il Tribunale respinge la domanda e compensa integralmente le spese tenuto conto “delle questioni complessivamente trattate e della necessarietà di un vaglio giurisdizionale della vicenda ex art. 92 cpc come interpretato dalla Corte Costituzionale n. 77/2018.

Ebbene, pacifico che l’Azienda Ospedaliera, essendo rimasta contumace, non ha sostenuto nessuna spese di lite, e che risultato soccombente integralmente l’attore è corretto che lo stesso si addossi le proprie spese di lite.

Tuttavia, la motivazione sulla compensazione delle spese svolta dal Tribunale e sopra fedelmente riportata impone una serie di considerazioni.

In primo luogo non si comprende il significato dell’espressione “necessarietà di un vaglio giurisdizionale della vicenda”.

L’oggetto della domanda era di responsabilità sanitaria, ove la convenuta è rimasta contumace e la causa è stata decisa attraverso le risultanze della CTU.

Ergo, questo “vaglio giurisdizionale” non si comprende quale sia, e in cosa sia consistito.

In seconda battura, il richiamo all’art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale nella decisione 77/2018, è del tutto fuori luogo e in contradizione con la rappresentata “necessarietà del vaglio giurisdizionale”.

L’intervento della Corte Costituzionale richiamato dal Tribunale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

In buona sostanza il Giudice delle Leggi ha ritenuto fondata la questione di legittimità, relativamente alla mancata previsione codicistica, in caso di soccombenza totale, del potere del giudice di compensare le spese di lite tra le parti anche in casi ulteriori rispetto a quelli previsti nel codice.

Il concetto è che la soccombenza segue, di solito, la condanna al pagamento delle spese di lite. Secondo un principio di responsabilità, è corretto che chi è risultato “in torto” si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa.

L’art. 92 cpc non considerava altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa, invece adesso sono ricomprese “gravi ed eccezionali ragioni”.

Le “gravi ed eccezionali ragioni” potrebbero verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva; o ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea, o per una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione europea.

Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Corte Costituzionale devono essere rimesse alla prudente valutazione del Giudice della controversia.

Resta sotteso, però, l’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, anche ove ricorrano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, secondo la generale prescrizione dell’art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.

Avv. Emanuela Foligno

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