Una donna cita a giudizio il Comune di Taormina eccependo di essere caduta dal marciapiede per cattivo stato dello stesso da omessa manutenzione e di avere riportato lesioni personali
La causa viene trattata dal Tribunale di Messina (Tribunale di Messina, sentenza n. 1622 del 6 novembre 2020), il Comune di Taormina non si costituisce in giudizio e viene dichiarato contumace.
Preliminarmente il Tribunale dà atto che la vicenda si inquadra nella disciplina di cui all’art. 2051 c.c. e che per la dichiarazione in positivo della responsabilità dell’Ente custode è necessario che sussista e sia provato il nesso causale tra il bene e il danno arrecato.
Il nesso causale è da escludersi qualora l’evento dannoso sia riferibile al caso fortuito che ricorre anche nel caso in cui l’evento sia addebitabile esclusivamente alla condotta dello stesso danneggiato.
L’accertamento in concreto della responsabilità oggettiva e del fortuito và condotta alla stregua dei criteri dettati dall’art. 41 c.p.; conseguentemente l’Ente deve dimostrare che il danno è dovuto a un evento non prevedibile, né superabile con l’adeguata diligenza ed estraneo alla sfera soggettiva di custodia.
Ricorda, inoltre, il Tribunale, riguardo l’obbligo della pubblica amministrazione di garantire la sicurezza delle strade, che è necessario provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e loro pertinenze, al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e pertinenze e all’apposizione e manutenzione della dovuta segnaletica.
Riguardo, invece, la condotta dell’utente della strada danneggiato, nel caso di specie la donna caduta dal marciapiede, il recente orientamento giurisprudenziale pone l’accento sul concetto di prevedibilità dell’evento dannoso e sul dovere di cautela.
Prevedibilità significa concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo e, ove tale pericolo sia visibile, il soggetto deve porre maggiore attenzione.
Ne consegue che quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, può escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa.
Secondo la Suprema Corte, il Giudice è tenuto ad esaminare l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l’allegazione della parte che la rilevi quale propria difesa.
Le prove testimoniali hanno confermato che la donna era caduta dal marciapiede in quanto il sottofondo, risultato poi non cementato, cedeva facendo perdere la stabilità al pedone in transito.
Per tali ragioni, il Tribunale ritiene pacifica la responsabilità del Comune di Taormina per mancata manutenzione del tratto di marciapiede e considerato, anche, che l’evento non poteva essere prevedibile per la donna.
In punto di liquidazione del danno, il CTU ha escluso danni permanenti, ed ha accertato la sussistenza di un periodo di inabilità temporanea parziale pari a complessivi quaranta giorni, di cui otto al 75%, dodici al 50% e venti al 25%.
Il danno viene liquidato nella misura di euro 807,33 e il comune di Taormina viene condannato a corrispondere alla danneggiata il suddetto importo, oltre alle spese di lite e di CTU.
Condivisibile e lineare la decisione qui a commento, particolarmente apprezzabile per la disamina in punto di responsabilità oggettiva e di esimente del fortuito, scevra da ridondanti richiami giurisprudenziali.
Avv. Emanuela Foligno
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