La fonte di responsabilità è da ravvisarsi non nella violazione delle norme di circolazione, ma nel comportamento che tale violazione viene a integrare e che abbia incidenza causale

La vicenda è trattata dal Tribunale di Crotone (sentenza n. 998 del 18 novembre 2020), in qualità di Giudice d’Appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Crotone. L’attore-appellante cita a giudizio gli eredi dell’automobilista deceduto contestando la responsabilità di quest’ultimo nella causazione del sinistro stradale che gli causava gravi lesioni fisiche.

In particolare, l’attore deduceva che alla guida della Citroen C3 veniva violentemente urtato dal  veicolo Alfa Romeo.

Il Giudice di Pace respingeva la domanda e compensava le spese di lite.

Il danneggiato appella la decisione deducendo l’erronea applicazione dell’art. 2054 c.c. da parte del Giudice di Pace che non considerava le risultanze della CTU e non valutava correttamente  il materiale probatorio acquisito.

Gli eredi del conducente dell’Alfa Romeo contestano la domanda ed attribuiscono, invece, la piena responsabilità del sinistro all’attore evidenziando che la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del conducente poi deceduto, non può interpretarsi nel senso di una ammissione di colpa esclusiva da parte di quest’ultima.

Osserva il Tribunale che il Giudice di primo grado ha ritenuto correttamente superata la presunzione di colpa nei confronti del conducente dell’Alfa Romeo concludendo nel senso che la responsabilità dell’evento dovesse attribuirsi esclusivamente alla Citroen.

Tanto è emerso dalle risultanze del procedimento penale, ed in particolare dall’informativa della Polizia stradale di Crotone e dalla CTU cinematica richiesta dal P.M.

Tale perizia viene utilizzata ai fini della decisione e il Tribunale precisa che le prove atipiche (tra cui rientra la perizia svolta nel procedimento penale), sono pacificamente ammissibili in sede civile.

Difatti, il Giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica disposta dal P.M., soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi.

Ciò posto, la perizia ha evidenziato che il sinistro -verificatosi su un tratto di strada rettilineo e pianeggiante, a carreggiata unica, di ampiezza di m. 6,80, suddivisa in due corsie riservate agli opposti sensi di circolazione (ciascuna ampia n. 3,40), asfaltata e senza anomalie -, ha visto coinvolti tre veicoli: Alfa Romeo 147, il cui conducente è deceduto immediatamente, che percorreva la direzione Taranto/Crotone; la Citroen C3, che percorreva la stessa tratta con opposta direzione di marcia  Crotone/Taranto e la Fiat Punto che seguiva a distanza la vettura Alfa Romeo 147 nella medesima direzione Taranto/Crotone.

Si verificava un primo urto tra la Alfa Romeo  e la Citroen C3, all’interno della corsia di marcia Taranto/Crotone, riservata alla Alfa Romeo 147, a seguito del quale le vetture si arrestavano e successivamente un secondo urto tra la Fiat Punto che sopraggiungeva sulla corsia Taranto/Crotone e la Alfa Romeo 147.

Secondo la ricostruzione della Polizia Stradale, il primo urto si verificava a causa della perdita del controllo del veicolo Citroen che invadeva improvvisamente la corsia di marcia opposta, tanto che l’Alfa Romeo non riusciva ad accennare ad una manovra di emergenza.

Ancora, è emerso che il punto d’urto primario tra la vettura Alfa Romeo  e la vettura Citroen C3 è posizionabile completamente all’interno della corsia di marcia Taranto/Crotone, di pertinenza della Alfa Romeo 147 (cfr. pag. 17, perizia del Dr. Ing. Nicotera), e che all’istante dell’urto la vettura Alfa Romeo manteneva una posizione ed un assetto regolari all’interno della propria corsia, mentre la Citroen occupava, con prevalenza delle sue strutture di sinistra, la corsia opposta alla sua direttrice.

Di talchè fu il veicolo Citroen a invadere la corsia percorsa dall’Alfa Romeo.

Ha precisato il CTU che la vettura Citroen subiva una deviazione incontrollata con progressivo impegno della corsia di marcia opposta e successivo scontro con la Alfa Romeo.

Inoltre, sempre dalle risultanze della CTU, al momento dello scontro la Citroen disponeva sulla destra di una fascia libera di sede percorribile ampia almeno 3,40 metri, utile per eseguire una manovra di rientro verso destra, mentre non risultavano in concreto ammissibili per la Alfa Romeo eventuali manovre utili ad evitare o limitare gli effetti dell’urto, attesa la imprevedibilità della deviazione della Citroen e la impraticabilità di uno spostamento della traiettoria di marcia verso destra.

Ciò acclarato, il Tribunale ritiene priva di rilievo la circostanza evidenziata dalle appellanti sulla velocità modesta tenuta dalla Citroen, rispetto a quella della Alfa Romeo.

Infatti, le valutazioni del CTU in sede penale, circa la imprevedibilità della deviazione da parte della Citroen e la impraticabilità di manovre correttive per la Alfa Romeo, tengono conto della modesta velocità di guida della Citroen, avendo il perito ipotizzato una velocità di arrivo all’urto della Citroen pari a 10 Km/h.

A fronte di un sicuro comportamento colposo della Citroen le appellanti, in definitiva, non hanno offerto alcuna prova che le violazioni attribuite all’Alfa Romeo abbiano in concreto avuto un’incidenza della causazione del sinistro stradale

In sede risarcitoria, ricorda il Tribunale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità, o di limitazione dell’altrui responsabilità, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull’evento dannoso.

In conclusione, considerata la condotta della Citroen quale esclusivo fattore causale del sinistro stradale, non evitabile da parte del conducente dell’Alfa Romeo, Il Tribunale rigetta l’appello e compensa tra le parti le spese di lite.

La decisione qui a commento, impeccabile sotto il profilo della disamina della responsabilità, non giustifica la ragione di compensazione delle spese di lite.

La parte appellante è integralmente soccombente, ergo non si comprende per quale ragione le controparti debbano sopportare l’accollo delle spese di lite.

Il Tribunale si è limitato a indicare “La natura della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite”, ma ciò non può logicamente considerarsi esaustivo.

La materia trattata non può senz’altro definirsi “complessa” e necessitante chissà quali disamine giurisprudenziali, giustificanti la compensazione delle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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