E’ configurabile il tentato omicidio quando le manovre compiute dal conducente del veicolo risultino idonee a provocare la morte o il grave ferimento dei passeggeri

Il Tribunale di Bologna – Sezione riesame-, applicava nei confronti di un uomo la misura degli arresti domiciliari per il delitto di tentato omicidio.

La decisione veniva adottata in seguito all’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì in data 18 marzo 2019, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare.

L’imputazione riguarda il sinistro stradale, secondo l’ipotesi accusatoria volontariamente causato dall’uomo al fine di uccidere la persona trasportata nella parte anteriore.

Nello specifico, l’uomo dalla corsia di sorpasso, a velocità sostenuta, si dirigeva in una piazzola di sosta e lì urtava il guard-rail e il muro di rivestimento delimitanti la piazzola causando gravissime lesioni alla passeggera.

Il Pubblico Ministero, evidenziava, sia la gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa (che era stata sottoposta a intervento chirurgico d’urgenza ed era rimasta undici giorni ricoverata in terapia intensiva), sia i dati sintomatici della volontarietà della condotta del conducente dell’auto al fine di cagionare la morte della donna, ex convivente, che aveva già denunciato l’uomo per minacce e aggressioni.

La mattina del sinistro, durante il viaggio in auto, i due litigavano e, prima della manovra cui era seguito l’impatto, l’uomo diceva alla vittima: “pensi di tornare a casa oggi?”.

Il GIP evidenziava che non vi era prova che l’indagato avesse compiuto la manovra di inserimento nella piazzola di sosta aumentando la velocità e, comunque, tenendo una velocità eccessiva ed elevata e che  l’espressione (“… pensi di tornare a casa oggi?”) non era univocamente significativa di una volontà omicidiaria.

Secondo la sentenza di annullamento, “il Tribunale ha evidenziato che priva di giustificazione era la manovra di sosta nella piazzola e che, comunque, la “… andatura ed una condotta di guida…” non erano significativi della intenzione di compiere una sosta nella piazzola”.

Invero, i danni riportati dal veicolo sono consistenti, i danni alle strutture fisse di delimitazione della piazzola di sosta sono consistenti, l’assenza di segni di frenata e la velocità segnata dal cruscotto del veicolo in 110 km/h, sono senz’altro indicativi per simulazione di sinistro stradale con intento offensivo nei confronti della passeggera.

Propone ricorso per Cassazione (Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 28580 del 22 settembre 2020),  il conducente del veicolo denunziando violazione di legge e correlati vizi motivazionali sia con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, sia riguardo alle esigenze cautelari.

Lamenta, inoltre, che nella motivazione del provvedimento impugnato non risultano indicati elementi univoci che consentano di ritenere che la collisione dell’automobile sia frutto di una deliberata scelta del conducente, e/o di escludere che la stessa sia dovuta ad un guasto improvviso ovvero a imperizia o imprudenza.

Gli Ermellini ritengono il ricorso infondato.

Il Tribunale ha evidenziato come i passaggi salienti delle dichiarazioni della passeggera “la manovra brusca a velocità sostenuta, posta in essere dall’uomo dopo aver pronunziato la frase di minaccia “perchè cosa pensi di tornare a casa oggi?” e il comportamento successivo fossero significativi per la configurabilità di gravi indizi afferenti l’elemento soggettivo del reato di tentato omicidio.

Il Tribunale ha ulteriormente evidenziato che, sulla base degli accertamenti svolti dal CTU del Pubblico Ministero, la velocità dell’autovettura prima dell’impatto, senza frenata, contro la parete della piazzola di sosta, era di ben 110 Km/h.

Tale elemento oggettivo è stato correttamente valorizzato dal Tribunale per delineare i gravi indizi sulla sussistenza del dolo relativo al reato di tentato omicidio.

Per contro,  la circostanza menzionata dal conducente, accertata dalla CTU, sulla posizione delle “ruote anteriori sterzate verso sinistra”, non confuta l’ipotesi accusatoria e la volontarietà di simulazione del sinistro.

Correttamente il Tribunale ha osservato che “la sterzata delle ruote a sinistra, effettuata dal conducente senza alcun rallentamento, alla velocità di 110 km/h, provenendo dalla corsia di sorpasso con direzione verso la piazzola collocata a destra della carreggiata (….) esclude a priori la volontà di fermarsi ed è piuttosto riconducibile, con alta probabilità, ad un gesto istintivo effettuato in una frazione di secondo nel momento in cui l’impatto stava avvenendo”.

Oltretutto, risulta evidente che proprio la sterzata a sinistra effettuata poco prima dell’impatto ha provocato le conseguenze dannose più rilevanti alla donna, che era seduta nella parte anteriore destra, lato passeggero.

E’ del tutto corretta la valutazione fatta nell’Ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza della volontà omicida del conducente del veicolo, poiché le manovre compiute risultavano idonee a provocare la morte o il grave ferimento della passeggera.

Il ricorso viene quindi rigettato con conferma degli arresti domiciliari per il conducente del veicolo e condanna al pagamento delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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