Accolto il ricorso di un uomo condannato per guida in stato di ebbrezza in quanto l’accertamento del tasso alcolemico era stato effettuato solo a fini di giustizia (e non per motivi sanitari) senza che gli venisse dato l’avviso della facoltà di farsi assistere
Con la sentenza n. 31058/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un automobilista condannato in sede di merito per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, lett. c), cod. strada, aggravato dall’orario notturno e dall’aver provocato un incidente stradale. L’uomo, nello specifico, denunciava violazione di legge, per avere il Giudice di appello posto a sostegno della condanna risultati delle analisi del tasso alcolemico che costituivano prove inutilizzabili in quanto il prelievo ematico effettuato avrebbe dovuto essere preceduto dall’avviso della facoltà di nominare un difensore ex artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte territoriale, a detta del ricorrente, aveva erroneamente ritenuto che in caso di prelievo ematico richiesto dalla P.G. non fosse richiesto l’avvertimento previsto dall’art. 114 cit. Invero – sottolineava – “se il prelievo è effettuato al di fuori dei protocolli medici, ma su espressa richiesta della polizia giudiziaria, il personale medico agisce come longa manus della polizia e, dunque, debbono scattare le garanzie di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.”.
I Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto di aderire al motivo di doglianza in quanto fondato.
La Suprema Corte ha infatti evidenziato come effettivamente la Corte territoriale avesse errato nel ritenere non necessario l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., per avere i medici agito nell’ambito dei protocolli sanitari. In particolare, i giudici di appello non avevano chiarito se le analisi del sangue per l’accertamento del tasso alcolemico fossero state effettuate a fini terapeutici, indipendentemente dalla richiesta della polizia giudiziaria. In altri termini, anche se il prelievo ematico fosse stato effettuato per motivi terapeutici, non era stato specificato se le analisi finalizzate all’accertamento del tasso alcolemico nel sangue fossero state eseguite dietro richiesta della polizia giudiziaria per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, nel qual caso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità l’avviso ex art. 114 è sempre dovuto.
Nel caso in esame risultava evidente che l’accertamento fosse stato effettuato solo a fini di giustizia e non per motivi sanitari. Pertanto la polizia giudiziaria avrebbe dovuto dare avviso al conducente sottoposto ad analisi ematiche della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., proprio perché la necessità dell’avviso non è ricollegata alla tipologia dell’accertamento esperito (esame spirometrico o clinico), ma alla funzione dell’atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria, sicché l’ipotesi in cui non c’è necessità di dare l’avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l’accertamento del tasso alcolemico e la P.G. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi. Evenienze queste non ricorrenti nel caso di specie.
La redazione giuridica
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