Non basta la sanzione accessoria della sospensione della patente per il conducente condannato per guida in stato di ebbrezza con la doppia aggravante di aver causato un incidente in orario notturno

In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’indicata aggravante.

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 29955/2020 pronunciandosi sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila contro la pronuncia con cui il Tribunale del capoluogo abruzzese, nel condannare un automobilista alla pena di otto mesi di arresto e 2700 euro di ammenda, in relazione al reato di cui agli artt. 186 comma 2 lett. c) comma 2 bis e comma 2 sexies della Codice della strada – perché, circolando alla guida della autovettura in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato di 1,72 / 1,90 g/I aveva provocato un sinistro stradale in orario notturno –disponeva altresì la sospensione della patente dell’imputato per due anni.

Il ricorrente, nello specifico, deduceva violazione di legge per aver il Giudice a quo erroneamente omesso di provvedere alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente prevista obbligatoriamente.

La Suprema Corte ha effettivamente ritenuto di aderire alla doglianza proposta accogliendo il ricorso in quanto fondato.

La decisione del Tribunale, infatti, aveva erroneamente applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante il combinato disposto delle aggravanti in contestazione – comma 2 lett. c) e comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada – preveda la revoca della patente. Da li la decisione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

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