In caso di rilevazione dei limiti di velocità attraverso il Safety Tutor, quali sono i criteri per la determinazione della velocità media e della percentuale di tolleranza?

Per il Giudice di Pace di Savona (Sentenza del 30 luglio 2020), in caso di rilevazione tramite Tutor, per individuare la percentuale di tolleranza rispetto al superamento dei limiti di velocità va adottato il criterio progressivo di cui all’art. 345, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Secondo il Giudice di Savona la rilevazione della velocità effettuata tramite il sistema Tutor è del tutto particolare.

Tale rilevazione tiene conto della velocità media del veicolo, e non della velocità istantanea, quindi non si deve applicare il comma II dell’art. 345 del Regolamento attuativo del Codice della Strada.

Il sistema di rilevazione del Tutor può essere assimilato a quello cronologico utilizzato dai caselli autostradali e per tale ragione è più corretto utilizzare il criterio cronologico per l’individuazione della percentuale di tolleranza.

La vicenda esaminata tratta la violazione dei limiti di velocità rilevata attraverso l’apparecchiatura Tutor/SICVE in danno di un veicolo che viaggiava alla velocità media di 130 km orari in luogo ove era imposto il limite di velocità di 110 km orari.

L’automobilista impugna il verbale e lamenta l’applicazione della percentuale di tolleranza nella misura del 5% in luogo di quella del 10% stabilita dall’art.354 del Regolamento d’attuazione del Codice della Strada.

Le doglianze dell’automobilista sono corrette, ma il Giudice non annulla il verbale di contestazione.

Preliminarmente viene sviscerato il sistema di funzionamento del dispositivo Safety Tutor che misura la velocità media degli autoveicoli tra due sezioni lontane, tale sistema è quindi completamente differente dall’ordinario Autovelox.

Il safety è formato da più fotocamere e conduttori inseriti nell’asfalto che sono collegati a un sistema computerizzato gestito a distanza dalla Polizia Stradale.

Tuttavia posto che la velocità cui fa riferimento il verbale di contestazione è quella media tenuta dall’automobilista nel tratto percorso e soggetto a controllo, il sistema Safety Tutor non è in grado di determinare quale sia il luogo esatto in cui è stato superato il limite di velocità.

Difatti, viene specificato, “rilevando il passaggio in un prima e in un dopo, a distanza di qualche chilometro (4,3 Km, nella specie) il sistema non potrà mai dar contezza di una circostanza come questa, tra l’altro piuttosto frequente lungo i tratti autostradali”.

Il Giudice di Savona sottolinea che il sistema Tutor risulta più adeguato, rispetto alla strumentazione fissa di rilevazione della velocità, a garantire una maggiore tutela della circolazione stradale.

Stante la particolarità del sistema di rilevazione, pertanto, viene ritenuto che la determinazione della velocità media finale debba essere individuata utilizzando la cautela già suggerita da altri Giudici di Pace (Viterbo nel 2008, Civita Castellana nel 2011).

Ovverosia che la riduzione del 5% (o di 5 km orari) prevista per le apparecchiature di rilevazione istantanea non può essere adattata alla rilevazione della velocità calcolata sulla velocità media fatta dal Safety Tutor.

E’ più corretto applicare il comma III dell’art. 345 in quanto “appare del tutto assimilabile a quella, pur consentita dalla legge, effettuata tramite il controllo delle annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali”.

Tale norma stabilisce un criterio progressivo poiché lega alla determinazione della velocità una riduzione del 5, 10 o 15% a seconda che la velocità risulti rispettivamente inferiore a 70 km/h, pari a 70 km/h, oppure inferiore a 130 km/h.

Applicando tale criterio, considerato più corretto, alla rilevazione dell’automobilista viene applicata la riduzione del 10% addivenendo a una velocità di 118,134 Km/h essendo quella effettiva media pari a 131,26.

La conseguenza, comunque, è quella di eccesso dei limiti di velocità che erano fissati in 110 km orari, ma la contestazione viene derubricata e la sanzione accessoria viene portata a € 58,00, senza decurtazione di punti dalla patente di guida.

Avv. Emanuela Foligno

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