La Suprema Corte di Cassazione statuisce che all’assegno di mantenimento, azionato esecutivamente, può essere opposto in compensazione un credito di pronta liquidazione

La Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 9686/2020) è chiamata ad esaminare il ricorso di una donna che ha intrapreso una azione esecutiva per recuperare gli importi inerenti l’assegno di mantenimento non corrispostole da parte del marito.

L’ex marito nel giudizio opposizione all’esecuzione immobiliare intrapreso dalla donna eccepiva in compensazione un contro credito costituito dalle rate di mutuo pagato integralmente.

Il Tribunale accoglie l’opposizione del marito e condanna la ex moglie a pagare la somma che eccede la compensazione.

La Corte d’Appello conferma la decisione di primo grado in quanto il credito vantato dalla ex moglie non ha natura alimentare e il controcredito opposto dall’ex marito deriva da un mutuo contratto da entrambi per realizzare un impianto sportivo su un terreno comune.

La vicenda approda in Cassazione che rigetta il ricorso della donna.

Secondo gli Ermellini può essere legittimamente compensato un contro credito, sostengono i Giudici di legittimità, in quanto l’assegno di mantenimento non soddisfa, come avviene per il contributo al mantenimento dei figli,  un bisogno alimentare primario, ma possiede una valenza più ampia comprendente i vincoli di natura solidaristica che legano marito e moglie.

La Corte ribadisce infatti che il credito per il mantenimento dei figli “presuppone uno stato di bisogno strutturale perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall’ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona; la ragione creditoria è pertanto indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza, non compensabile.”

Ben diversa invece la natura dell’assegno di mantenimento per la ex moglie, che trova la sua fonte nel diritto all’assistenza morale e materiale derivante dal vincolo di coniugio e non nello stato di bisogno di un soggetto incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni.

La Corte ritiene che al credito per il mantenimento del coniuge azionato in via esecutiva può essere opposto, ai sensi 615 c.p.c, un controcredito certo e illiquido, ma di importo superiore al credito azionato in via esecutiva e di pronta soluzione.

Avv. Emanuela Foligno

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