Il padre è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se la moglie guadagna di più e le viene assegnata la casa di proprietà del marito

Entrambi i genitori devono mantenere i figli in proporzione al proprio reddito, non può ritenersi esonerato da tale obbligo il genitore che guadagna meno, così si è espressa la Suprema Corte (Ordinanza 15397/2020).

Non rileva che i genitori abbiano l’affido condiviso del figlio per esonerare il genitore che guadagna meno rispetto all’altro dall’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia poiché entrambi i genitori devono mantenere i figli in proporzione ai propri redditi.

Il Giudice di primo grado, in sede di separazione personale dei coniugi, disponeva l’affidamento condiviso della minore e l’obbligo per il padre di versare un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento per la figlia.

La sentenza di primo grado veniva impugnata.

La Corte d’Appello stabiliva l’assegnazione della casa coniugale alla madre, in quanto genitore collocatario della minore e rigettava l’istanza del padre che censurava l’obbligo posto a suo carico di corrispondere l’assegno in favore della figlia.

L’uomo ricorre in Cassazione lamentando l’assegnazione della casa coniugale alla madre e il proprio obbligo di versare un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore.

Lamenta inoltre che in una situazione di affido condiviso e di frequentazione paritaria della figlia non è corretto porre a carico del genitore che guadagna meno un assegno in favore di quello che guadagna di più.

Con il secondo e il quarto motivo l’uomo eccepisce la violazione degli articoli 337 bis e 337 sexies c.c. perché l’assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della figlia contrasta con i tempi paritari di permanenza della figlia presso i genitori e perché è stato trascurato il titolo di proprietà esclusiva della casa coniugale.

La Suprema Corte respinge il ricorso dell’uomo perchè inammissibile.

La Corte d’Appello, infatti,  ha correttamente deciso in quanto: dopo aver rilevato che il padre percepisce un assegno mensile di euro 1000 e applicato il criterio preferenziale di collocazione dei minori presso la madre ha chiarito che “se è vero che l’attuale collocamento della minore è sostanzialmente paritario, tale assetto, peraltro concordato tra i genitori, è destinato ad essere superato non appena la madre, di professione infermiera, cessi di svolgere i turni notturni, nel qual caso è fin d’ora previsto un ampliamento dei tempi di permanenza della figlia con la medesima.”

Ad ogni modo, sostiene la Suprema Corte, ciascun genitore deve provvedere ai bisogni dei figli in misura proporzionata ai propri redditi, a prescindere dal regime di affidamento.

Ad ultimo viene considerata corretta la decisione della Corte d’Appello che nel porre a carico del padre un obbligo di mantenimento della figlia, ha tenuto in considerazione l’imminente mutamento degli orari lavorativi della madre che comporterà un ampliamento dei tempi di permanenza della bambina presso di lei.

Avv. Emanuela Foligno

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