Nel caso in cui uno dei due genitori si disinteressi ai figli e ometta completamente nei loro confronti cura e accudimento è lecito concedere l’affidamento esclusivo all’altro genitore

La particolare vicenda è stata trattata dal Tribunale di Pistoia (Sentenza n. 501 del 2 luglio 2020) e riguarda la burrascosa separazione di due coniugi sfociata nell’affidamento esclusivo della figlia minore alla madre.

L’azione è stata intrapresa dalla donna per grave deterioramento dei rapporti coniugali a causa del comportamento del marito che dopo essere stato licenziato avrebbe cominciato a formulare continue richieste di denaro a familiari e amici, denaro che probabilmente, sostiene la donna, impiegava per acquistare sostanze stupefacenti e alcolici.

Tali comportamenti inducevano la donna a lasciare la casa familiare insieme alla figlia minore nella primavera del 2017 e da quel momento il marito interrompeva qualsiasi tipo di rapporto e comunicazione sia con la moglie, che con la figlia minore.

La ricorrente, per tali ragioni, in sede giudiziale di separazione chiede l’affidamento esclusivo della figlia minore e una regolamentazione delle frequentazioni figlia-padre con incontri osservati, oltre al riconoscimento dell’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore.

Nel corso del giudizio il marito non compariva.

Il Tribunale di Pistoia valuta nella propria decisione il contegno processuale del marito e le escussioni testimoniali e decide per l’affidamento esclusivo della minore alla madre.

Sul punto precisa che rispetto alla regola dell’affidamento condiviso è da considerarsi eccezionale la soluzione dell’affidamento esclusivo.

L’affidamento condiviso può infatti derogarsi, a favore di quello esclusivo, solo se risulti contrario all’interesse del minore e le circostanze che consentono tale deroga sono rimesse alla decisione del Giudice che deve compiutamente motivarla.

Il Tribunale evidenzia che ipotesi di affidamento esclusivo possono essere individuate quando l’interesse del minore verrebbe pregiudicato da un affidamento condiviso, ovverosia: “nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al suo mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.

Anche la Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato  che la regola dell’affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori è derogabile “solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (Cass. civ., 17 dicembre 2009, n. 26587)”.

Applicando tali principi il Tribunale di Pistoia, ha accertato grave inidoneità genitoriale del padre legittimante un affidamento esclusivo della minore alla madre.

Difatti il Giudice motiva che “le concordi dichiarazioni dei testi e l’atteggiamento processuale del convenuto, che non si è costituito in giudizio e non si è presentato a rendere interrogatorio formale, consentono invero di ritenere fondate le allegazioni della ricorrente in ordine all’assenza di qualunque rapporto tra il sig. D.M. e la bambina sin dal mese di novembre 2017. Tale protratta e ingiustificata assenza del convenuto rendono evidente il disinteresse paterno per i bisogni e per la situazione psicofisica della bambina”.

La madre, quindi, eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti alla minore, adottando anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, con totale esclusione da tali scelte del padre.

Avv. Emanuela Foligno

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