Accolto il ricorso di un Comune contro l’annullamento del verbale contestato a un automobilista per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12629/2019, ha accolto il ricorso presentato da un Comune contro la decisione dei Giudici del merito di accogliere l’opposizione di un automobilista al verbale di contestazione della violazione dell’art. 142, comma 8, cod. strada, rilevata con apparecchio autovelox.

Il Tribunale, pronunciandosi in sede di appello, aveva confermato la decisione del Giudice di Pace sul rilievo che, data l’esiguità della velocità eccedente (26 km/h, a fronte del limite di 50 km/h) e le circostanze di tempo e luogo (orario di traffico scarso e strada ampia e rettilinea), il superamento del limite di velocità non aveva posto in pericolo concretamente il bene protetto, e cioè l’incolumità pubblica e privata.

Nell’impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte, l’Amministrazione contestava il riconoscimento della buona fede del trasgressore, a fronte della presunzione di colpa gravante sul predetto, e la mancanza di prova degli elementi “positivi” idonei a superare tale presunzione.

I Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni dell’impugnante, accogliendo il ricorso in quanto manifestamente fondato.

Ai fini della configurabilità dell’illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 3 I. n. 689 del 1981, è necessaria e al tempo stesso sufficiente – rilevano gli Ermellini –  la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa.

Pertanto,  da un lato non è ammissibile il giudizio di “pericolosità in concreto” della condotta del trasgressore, e, dall’altro lato, l’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.

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